Data: 21/03/2019 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il 14 marzo presso la Commissione Giustizia del Senato si sono svolte le audizioni per esaminare il ddl n. 755 di modifica del procedimento monitorio (sotto allegato). Hanno preso parte all'incontro i rappresentanti del CNF e dell'OCF, che al termine dell'audizione hanno inviato alla una comunicazione (sotto allegata) per segnalare gli emendamenti, che dovrebbero essere apportati al disegno di legge.

Vediamo cosa prevede la proposta e quali sono le richieste degli avvocati:

Decreto ingiuntivo senza giudice: cosa prevede il ddl

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Il ddl n. 755 (sotto allegato) su iniziativa dei senatori Ostellari, Romeo, Pillon, Pellegrini e Candura "Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l'effettiva realizzazione del credito" prevede in sintesi le seguenti novità:

  • verifica da parte dell'avvocato (non più del giudice) dei presupposti richiesti dall'art 633 cpc per l'emanazione del decreto ingiuntivo e consultazione delle banche dati delle PA, per individuare telematicamente i beni pignorabili, al fine di evitare esecuzioni inutili;
  • emissione dell'atto ad opera dell'avvocato contenente l'ingiunzione di pagamento nel termine di venti giorni con avvertimento che, entro la stessa scadenza temporale, il debitore può fare opposizione e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata;
  • notifica dell'atto a mezzo PEC o posta;
  • spostamento del contraddittorio alla fase dell'opposizione, da proporre all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso da notificare all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione.
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Ddl decreto ingiuntivo: le richieste degli avvocati

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Nel corso delle audizioni al Senato sul disegno di legge che, per far risparmiare tempo e denaro ai creditori, ma anche agli uffici giudiziari, propone la modifica del procedimento di ingiunzione, l'avvocatura ha proposto le proprie modifiche emendamentive.

L'Organismo Congressuale Forense, come emerge da una comunicazione indirizzata alla Commissione Giustizia di palazzo Madama all'esito dell'audizione, avanza alcune importanti proposte emendative, tra le quali figurano le seguenti:

  • ampliamento del termine fino a 40 giorni per l'opposizione del debitore;
  • conferimento del potere al giudice, in caso di opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione a provvedere con ordinanza alla concessione dell'esecuzione provvisoria dell'atto, escludendo la possibilità di rigetto con decreto motivato da pronunciare in prima udienza;
  • soppressione dell'art. 656 ter il quale prevede che "Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente ordine professionale e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto".

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