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Data: 20/03/2019 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'assegnazione della casa coniugale e la determinazione dell'ammontare del mantenimento sono due provvedimenti che si influenzano reciprocamente. La giurisprudenza, infatti, ha da tempo e in più occasioni affermato che nel determinare l'assegno di mantenimento che un ex coniuge è eventualmente tenuto a corrispondere all'altro, il giudice deve tenere conto delle disponibilità patrimoniali e delle utilità economiche del beneficiario intese in senso complessivo. Di conseguenza dovrà valutare anche se, in favore di tale soggetto, è stata disposta o meno l'assegnazione della casa familiare. Indice:
Il valore della casa familiare[Torna su]
Nel dettaglio, l'uso della casa familiare, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, va valutato considerando il risparmio della spesa che altrimenti si dovrebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione. Si tratta di un criterio sancito dalla Corte di cassazione, ad esempio, nell'ordinanza numero 223/2016, dando continuità a un orientamento consolidato e affermato, tra le altre, anche dall'ordinanza numero 25420/2015 e dalla sentenza numero 26197/2010 della stessa Corte. La casa familiare non è una componente del mantenimento[Torna su]
In ogni caso, quanto detto non deve indurre in errore: l'assegnazione della casa familiare non è una componente del mantenimento, in quanto si tratta di un provvedimento la cui finalità è esclusivamente quella di tutelare la prole. Anche questa volta a dirlo è la giurisprudenza, che si è soffermata sulla questione ad esempio con la sentenza numero 9079/2011, in cui si è ribadito che l'assegno di mantenimento va determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Revoca della casa familiare e modifica del mantenimento[Torna su]
L'influenza reciproca che esercitano l'una sull'altro l'assegnazione della casa familiare e il mantenimento fa sì che l'eventuale revoca della prima impone al giudice di rivalutare anche il secondo. Sul punto, è particolarmente chiara la pronuncia della Corte di cassazione numero 28001/2013, ove si legge che "allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale, è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto". Vai alle guide: - Assegnazione della casa familiare |
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