Data: 21/03/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La sentenza penale n. 11471/2019 (sotto allegata) della Cassazione annulla senza rinvio quella impugnata. Deve ritenersi nulla l'udienza celebrata in anticipo rispetto all'orario stabilito dall'ordinanza che ne ha disposto il differimento, senza prima avvisare l'avvocato di fiducia. Visto che il difensore non ha potuto prendere parte all'udienza, a causa del cambiamento dell'orario, è stato leso il diritto di difesa dell'imputato.

La vicenda processuale

La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado che dispone la condanna dell'imputato a un anno e sei di reclusione e 1000 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso c.p, 173 e 176 dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 648 c.p. Avverso detta sentenza viene proposto ricorso in Cassazione. Il primo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento del secondo eccepisce la violazione degli agli artt. 178 e 179 c.p.p. Nel ricorso si osserva che la trattazione nanti la Corte d'Appello si è tenuta "assumendo l'imminenza della prescrizione ed alla presenza di difensore nominato a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc." anche se la data dell'udienza rientrava tra quelle in cui, per disposizione della Presidenza della Corte D'appello "l'attività era stata sospesa per gli adempimenti elettorali. Mentre al contempo l'imminenza della prescrizione, circostanza affermata ma non corretta, non rientrava comunque tra le ipotesi per le quali i processi avrebbero potuto essere trattati."

Nulla l'udienza anticipata senza avvocato di fiducia

La Cassazione precisa che, per quanto riguarda la sollevata questione del diritto alla difesa, la giurisprudenza ha precisato che "l'udienza dibattimentale - celebrata in prosecuzione da precedente udienza, in orario anticipato rispetto a quello indicato nell'ordinanza di differimento del dibattimento - è nulla (…) e che si tratta di nullità assoluta (art. 179 cod. proc. pen.) per assenza del difensore di fiducia alla celebrazione del giudizio, anticipata rispetto all'ora prefissata." Nel caso di specie il Presidente della Corte di Appello di Napoli – dopo preso atto delle lezioni del 4 marzo 2018 - ha disposto la sospensione delle udienze civili e penali dal 5 al 9 marzo 2018 a eccezione dei provvedimenti civili di urgenza in materia civile, dei processi penali con imputati detenuti e per reati elettorali e dei procedimenti in corso presso le Corti di Assise di Appello e della sezione per le misure di prevenzione.

Il processo in questione invece, il 5 marzo è stato trattato, dopo aver nominato un difensore d'ufficio, adducendo a motivo dell'urgenza, l'approssimarsi imminente della prescrizione. La Cassazione evidenzia come il ricorrente abbia rilevato correttamente invece che tra i processi da celebrarsi, nonostante la sospensione prevista per motivi elettorali, non figuravano quelli "con affermata imminente prescrizione" motivazione tra l'altro infondata nel caso di specie.

Infatti "il termine prescrizionale di sette anni e mezzo per i reati previsti dal d.lgs. 42 del 2004 si sarebbe compiuto non alla data del 12 ottobre 2017 bensì a quella successiva del 14 agosto 2018 (…) al 5 marzo 2018 non poteva quindi parlarsi - senza ulteriori specificazioni e senza alcun espresso provvedimento organizzativo che facesse ad es. riferimento al Codice di autoregolamentazione forense - di imminenza della prescrizione." Situazione che ha comportato la lesione del diritto di difesa dell'imputato, al quale è stato nominato un difensore d'ufficio, mentre egli era già assistito dal proprio legale di fiducia.

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