Data: 20/03/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La sezione III del Tar Campania, con la sentenza n. 1255/2019 (sotto allegata) torna a pronunciarsi sull'annosa questione dei paletti anti-sosta apposti per evitare i parcheggi selvaggi. Secondo il tribunale amministrativo, che accoglie il ricorso del condominio ricorrente, l'ordine di demolizione del Comune deve essere annullato. L'apposizione di 10 paletti di ferro alti un metro ciascuno, del diametro 10x10 infatti non necessita del permesso di costruire. Tali opere ricadono piuttosto nella disciplina dell'art. 22 del DPR n. 380/2001, per le quali si chiede solo la Scia (segnalazione certificata di inizio attivit�).

La vicenda processuale

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Un condominio, nella persona dell'amministratore pro tempore, ricorre al Tar Campania per chiedere l'annullamento di un'ordinanza del Comune di San Giorgio a Cremano con la quale si disponeva la demolizione di alcune opere abusive realizzate dal ricorrente e il successivo ripristino dello stato dei luoghi. Questo perch� ad aprile 2014 la Polizia Municipale "contestava la realizzazione su di un'area condominiale di 10 paletti ferro aventi dimensione di un 1,00 mt di altezza circa e di cm. 10x10, posizionati a delimitare l'area condominiale" e il Comune, alla luce di detto sopralluogo, disponeva la demolizione delle opere.

Il ricorso del condominio

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Il condominio ritiene che il Comune con l'ordinanza di demolizione abbia violato e applicato falsamente:

  • l'art. 97 Costituzione
  • gli artt. 3, 22 e 23 del dPR. n. 380/2001;
  • il dlgs. n. 42/2004,
  • il DD.MM. 18.8.1961 e 28.3.1985;
  • la legge n. 326/2003;
  • la legge n. 241/1990;
  • oltre eccesso di potere per manifesta ingiustizia;
  • travisamento dei dati di fatto;
  • errata applicazione della normativa vigente
  • e assenza di attivit� istruttoria.

Il condominio evidenzia inoltre come il Comune non abbia verificato l'esiguit� delle opere per le quali la legge non richiede alcuna preventiva autorizzazione edilizia, visto che non comportano alcuna modifica del territorio. Si contesta anche la violazione di qualsiasi norma ambientale, cos� come si lamenta l'assenza di contraddittorio e di motivazione.

Per mettere dei paletti anti-sosta nel condominio basta la Scia

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Per il Tar Campania "coglie nel segno il profilo di censura con cui parte ricorrente ritiene che nel caso qui in esame non venga in discussione un'ipotesi di trasformazione edilizio �urbanistica, o di alterazione permanente dell'assetto del territorio, o di nuova costruzione, tale da esigere il previo rilascio del permesso di costruire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del d.P .R. n. 380 del 2001." Pi� correttamente l'apposizione dei paletti ricade piuttosto nell'ambito applicativo dell'art 22 del DPR n. 380/2001.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ritiene che, per quanto riguarda la valutazione sulla necessit� del permesso di costruire, in relazione alle recinzioni deve essere compiuta "in base ai parametri della natura e delle dimensioni delle opere, e della loro destinazione e funzione". Per cui se ad esempio la recinzione � costruita in muratura e non � facilmente rimovibile, occorre il permesso di costruire perch� incide in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio, anche se � necessario sempre considerare "le opere realizzate nel loro complesso".

Del resto, in un caso simile la stessa Sezione III Tar Campania si � pronunciata nel senso che: "la posa di sei paletti infissi nel suolo, destinati a sorreggere una recinzione di rete metallica senza opere murarie, costituisce un manufatto di limitato impatto urbanistico e visivo, essenzialmente destinato al solo scopo di delimitare la propriet� per separarla dalle altre, per cui l'intervento non richiede il rilascio di un permesso di costruire, fatta salva ovviamente l'osservanza dei vincoli paesaggistici."

Per il Tar Campania, in conclusione, l'opera di recinzione realizzata dal condominio (10 paletti, alti un metro ciascuno e con diametro di 10x10) rientra tra le opere per le quali l'art 22 del DPR n. 380/2001 richiede solo la segnalazione certificata di inizio attivit�.

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