Data: 20/03/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Per avere legittimazione a impugnare determinati atti, l'associazione locale deve essere rappresentativa e contare tra le sue fila un numero non esiguo di membri. Ai fini dell'adeguato grado di rappresentativit�, appare assolutamente irrilevante il numero di follower su Facebook, in quanto si tratta di meri osservatori.

La vicenda

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Lo ha precisato il T.A.R. per la Calabria nella sentenza n. 302/2019 (qui sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di un'Associazione ambientalista che aveva impugnato un provvedimento della Regione Calabria.

L'Amministrazione, resistendo al ricorso, ha eccepito in via preliminare, il difetto di legittimazione a ricorrere dell'associazione per carenza di rappresentativit�. Una doglianza dirimente che viene accolta dal Tribunale Amministrativo.

Associazioni locali e legittimazione a ricorrere

La legittimazione delle associazioni locali a impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente, spiega il T.A.R. richiamando consolidata giurisprudenza, � condizionata al perseguimento da parte dell'ente, in via statutaria e in modo non occasionale, degli obiettivi di tutela ambientale, all'adeguato grado di rappresentativit� e alla stabilit� in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui � situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 4233/2013).
La rappresentativit� della collettivit� locale di riferimento, dunque, non pu� prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l'associazione (cfr. ad es. in termini Consiglio di Stato n. 4909/2012).

I followers su Facebook sono "meri osservatori"

Nel caso di specie, l'associazione ricorrente � risultata fondata da 18 cittadini di un Comune avente popolazione di circa 35.000 abitanti e, con un elenco incompleto nella redazione e privo di data certa, assumo che gli associati siano 71.
Per il T.A.R., anche a considerare che gli associati siano i 71 dell'elenco prodotto, il numero rimane di estrema esiguit� e come tale non rappresentativo della comunit� locale di appartenenza. Un punto particolarmente interessante su cui si sofferma, infine, il giudice calabro, � l'irrilevanza del numero di "seguaci" che l'associazione conta su Facebook.
Infatti, sottolinea il Tribunale Amministrativo, i followers sono da ritenersi dei meri osservatori e, con ci� solo, non mostrano di aderire all'associazione. Ne consegue l'inammissibilit� del ricorso.

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