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Data: 22/03/2019 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il sequestro, nel nostro ordinamento giuridico, può essere definito come un provvedimento che determina la sottrazione di un certo bene dalla titolarità del suo legittimo detentore e che può trovare la sua ragion d'essere in molteplici motivazioni. Il sequestro può aversi sia nel sistema penale che in quello civile. Indice:
Sequestro probatorio[Torna su]
Nel sistema penale, si ha innanzitutto il sequestro probatorio, che è uno dei mezzi di ricerca della prova ed è disciplinato dagli articoli 253 e ss. cpp. Tale provvedimento può riguardare il corpo del reato e le cose a esso pertinenti, che sono sequestrate dall'autorità giudiziaria o da un ufficiale di polizia giudiziaria delegato quando ciò si renda necessario per l'accertamento dei fatti. Sequestro conservativo penale[Torna su]
Il codice di procedura penale disciplina poi, all'articolo 316, il sequestro conservativo, disposto quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. Esso può avere a oggetto i beni mobili o immobili dell'imputato o le somme o le cose che sono a lui dovute, nei limiti in cui ne è consentito il pignoramento. Sequestro preventivo[Torna su]
Infine, in ambito penale può essere disposto il sequestro preventivo. A esso si procede, ai sensi dell'articolo 321 cpp, quando sussiste il pericolo che dalla libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa derivare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di esso oppure la commissione più agevole di altri reati. Sequestro giudiziario[Torna su]
Il codice di procedura civile, invece, disciplina due tipologie di sequestro: il sequestro giudiziario e il sequestro conservativo. Il sequestro giudiziario trova la sua fonte nell'articolo 670 e può aversi per due ragioni: quando è controversa la proprietà di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni: il giudice può autorizzarne il sequestro giudiziario se è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova: il giudice può autorizzarne il sequestro giudiziario se è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea. Sequestro conservativo civile[Torna su]
Il sequestro conservativo, nel codice di procedura civile, è invece disciplinato dall'articolo 671, che prevede che il giudice può autorizzarlo su istanza del creditore che ha un timore fondato di perdere la garanzia del proprio credito. Il provvedimento può avere a oggetto beni mobili o immobili del debitore o somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, e, per essere emanato, richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In altre parole, il debitore può perdere la disponibilità dei propri beni in via cautelare solo se sia presumibile l'esistenza del diritto di credito vantato da chi richiede il sequestro e se il timore che questi ha di perdere la garanzia del proprio credito sia fondato. Vai alle guide: - Il sequestro conservativo e preventivo |
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