Data: 22/03/2019 18:30:00 - Autore: vincenzo garzaniti
Avv. Vincenzo Garzaniti - Il tribunale civile di Catanzaro, sezione specializzata imprese, in composizione collegiale, con sentenza n. 254/19, depositata in data 12 Febbraio 2019, ha statuito il rigetto del reclamo proposto da un istituto di credito avverso la dichiarazione di estinzione di una procedura esecutiva immobiliare dichiarata dal giudice dell'esecuzione dello stesso tribunale.

La vicenda

La vicenda traeva origine dalla dichiarazione di estinzione di una procedura esecutiva immobiliare attivata da una banca contro due debitori che avevano stipulato con la stessa un contratto di finanziamento, a tutela del quale l'istituto di credito aveva ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo.
In particolare il G.E. del tribunale del capoluogo calabrese decideva di definire la procedura per inattività delle parti in ragione del mancato e tempestivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento ad opera del creditore procedente.
Ebbene, il giudice del reclamo investito della vicenda, in accoglimento della tesi proposta dai difensori degli esecutati, lo scrivente e l'avvocato Caterina Garzaniti, accertava la correttezza del provvedimento di estinzione del pignoramento confermando il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 4751/2016, precedente unico a mezzo del quale gli Ermellini avevano statuito che "senza deposito della nota di trascrizione del pignoramento il processo esecutivo non può avere luogo".
Invero, nel caso oggetto di causa era accaduto che il creditore pignorante avesse non solo depositato ma per di più richiesto al conservatore la nota di trascrizione solo a seguito del deposito della istanza di vendita prevista dall'Art. 567 c.p.c.

Inefficacia pignoramento per tardivo deposito nota di trascrizione

Il Tribunale, dunque, spiega che in ossequio al novellato art. 557 c.p.c. è previsto che l'adempimento dell'obbligo di deposito della nota di trascrizione deve avvenire entro il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore da parte dell'Ufficiale Giudiziario dell'atto di pignoramento e ciò a pena di perdita di efficacia del medesimo, e nessuna differenza di termini si impone nella ipotesi in cui alla trascrizione abbia provveduto direttamente il creditore procedente, a norma del terzo comma dell'art. 555 c.p.c., caso in cui, il deposito della nota deve avvenire non appena restituita dal conservatore. Il Giudicante, quindi, rileva come una evidente esigenza di coerenza dell'ordinamento giuridico imponga di applicare anche al creditore il termine di 15 giorni per il deposito della nota di trascrizione, ciò per evitare un sospetto di incostituzionalità per irragionevolezza della diversità di disciplina.


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