Data: 21/03/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Nei confronti del conducente che reagisce al controllo degli agenti di Polizia in maniera abnorme, furiosa e in stato di alterazione psicofisica scatta, non solo, il deferimento all'A.G. per una serie di gravi reati penali, ma anche la revisione della patente di guida per la verifica dei requisiti psico-fisici e dell'idoneità tecnica.

In un simile caso, l'adozione del provvedimento è giustificata anche in assenza del rilevamento di una specifica violazione delle norme del Codice della Strada e, anzi, si ritiene corretto anche che la P.A. abbia agito senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

Lo ha chiarito il T.A.R. Lombardia, sezione I, nella sentenza n. 512/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un automobilista nei confronti del quale era stata disposta la revisione della patente di guida e un nuovo esame di idoneità psicofisica e tecnica, ai sensi dell'art. 128 del vigente Codice della Strada.

Il caso

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Il ricorrente, fermato dalla Polizia Locale che aveva rilevato condotte di guida non conformi al Codice della Strada, aveva reagito con modi particolarmente alterati, giungendo addirittura ad aggredire gli agenti.

Da qui la segnalazione alla Motorizzazione che aveva fatto scattare il provvedimento impugnato: nel rapporto, oltre al resoconto dei fatti accertati e al deferimento del ricorrente all'A.G. per una serie di gravi reati penali, veniva registrato che, all'atto dell'aggressione agli agenti intervenuti sul posto, il conducente si trovava in "evidente stato di ebbrezza alcolica e di particolare nervosismo alternato a momenti di tranquillità" e che lo stesso è stato indicato come "persona nota allo scrivente con personalità borderline e problemi di tossicodipendenza e alcolismo, in cura al CPS".
Tali elementi, debitamente documentati in atti, non sono stati smentiti dal ricorrente e per il T.A.R. sono ampiamente sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento impugnato senza previo contraddittorio, prefigurando gli stessi la natura vincolata del provvedimento di revisione ex art. 128 codice della strada.

Revisione patente: non necessaria una violazione del C.d.S.

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Il guidatore lamenta che la revisione della patente sia stata disposta senza la contestazione di una precisa disposizione del Codice della strada. In risposta, il Collegio evidenzia che, per consolidata giurisprudenza, la facoltà dell'Amministrazione di cui all'art. 128 C.d.S. può essere esercitata in relazione a qualsiasi fatto che dia adito a dubbi sulla persistenza nei conducente dei requisiti necessari a condurre veicoli a motore.

In sostanza, non è necessario l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di una disposizione penale o civile, ma è sufficiente qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del conducente, attesa la natura cautelare del provvedimento e della norma che lo sostiene (cfr. TAR Lombardia, n. 2640/2009).

Conducente aggressivo? Scatta l'accertamento dei requisiti idoneità psicofisica e tecnica

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Nella specie, anche se non è stata rilevata una specifica violazione delle norme del C.d.S., i giudici ritengono che la condizione di alterazione psicofisica del ricorrente, la sua reazione abnorme, la furia incontrollata e la conoscenza del soggetto e dei suoi precedenti di tossicodipendenza e di alcolismo hanno ampiamente giustificato e, anzi, rendevano doveroso l'invio del rapporto all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti necessari, tra cui la verifica delle condizioni psicofisiche del titolare della patente di guida e la persistenza in capo al conducente dei requisiti necessari a condurre veicoli a motore.

Anzi, a differenza di quanto affermato dall'automobilista, è corretta la decisione di sottoporlo, oltre alla revisione della patente, tanto all'accertamento dei requisiti psico-fisici che della idoneità tecnica.

Secondo i giudici amministrativi, nel caso di specie, non si tratta di atto preordinato a disporre la sospensione o la revoca della patente, ma unicamente volto alla "revisione" ex art. 128 del codice della strada, che è un accertamento disposto, nel caso specifico, per entrambi i requisiti di idoneità psicofisica e tecnica, assolutamente necessari alla luce di tutto quanto già evidenziato.


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