Data: 22/03/2019 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Brexit con o senza accordo? Tutto in forse ancora sulla questione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il Parlamento tarda a prendere una decisione, tanto da costringere Theresa May a chiedere un ulteriore rinvio. Junker da parte sua invita il primo ministro inglese a trovare una soluzione entro il 23 maggio, data delle elezioni europee. In caso contrario il Regno Unito, nonostante la richiesta di uscire dall'UE, sarebbe costretto a partecipare. All'incertezza e alla tensione il Governo italiano risponde con un decreto, con l'obiettivo di tutelare i risparmi e le imprese da un'eventuale Brexit senza accordo.

Brexit no deal: possibili effetti

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Il Parlamento inglese tentenna sull'accordo, costringendo la premier Theresa May a chiedere un ulteriore rinvio. Una proroga che è il frutto "dell'incapacità del Parlamento di prendere una decisione", come sostiene, con un certo rammarico, la stessa May.

Alla richiesta di un differimento al 30 giugno però il Presidente della Commissione Europea Junker risponde invitando il primo ministro inglese a scegliere una data anteriore al 23 maggio, giorno delle elezioni europee. Questo perché se la questione Brexit non si dovesse risolvere definitivamente il Regno Unito sarebbe costretto a partecipare alla consultazione elettorale. Situazione che, come si può intuire, porta con se tutta una serie d'implicazioni e problemi, tanto che, in alternativa si parla di una proroga lunga, fino alla fine del 2019. Ipotesi però che perfino la May rifiuta, nel timore di un annullamento definitivo della Brexit ad opera di un secondo referendum.

Il Governo Giallo-Verde corre ai ripari

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Mentre gli organi europei e inglesi discutono di date e accordi, l'esecutivo italiano tenta, con un decreto d'urgenza, di limitare i danni. La bozza del decreto (sotto allegato) approvata il 20 marzo dal Consiglio dei Ministri prevede diverse misure per proteggere risparmiatori e imprese nel caso in cui la Brexit dovesse concludersi senza un accordo. Come anticipato nel comunicato stampa n. 15 del 24 gennaio 2019 "Le misure in parola mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari nonché la tutela di depositanti, investitori e clientela in generale, tramite l'introduzione di un congruo periodo transitorio nel quale tali soggetti potranno continuare ad operare, analogamente al periodo transitorio previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la UE." Continuità operativa che "varrà sia per gli operatori britannici che svolgano l'attività in Italia, sia per gli operatori italiani che svolgano l'attività nel Regno Unito."

Cosa prevede la bozza del decreto Brexit

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Comprese le finalità del provvedimento, vediamo le parti di maggiore interesse del testo, ancora non definitivo, del decreto.

Banche, imprese d'investimento e assicurazioni

  • Il comma 2 dell'art 2 prevede che le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio italiano attività di raccolta del risparmio, durante il periodo transitorio (18 mesi) possono continuare a svolgere, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario per gestire i rapporti instaurati anteriormente alla data di recesso, senza quindi poter concludere nuovi contratti o rinnovare, anche tacitamente quelli in corso.
  • L'art 5 prevede che le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e altri soggetti con sede legale in Italia e che alla data di recesso operano nel Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti.
  • Devono invece cessare la propria attività, entro la data prevista per il recesso (29 marzo), ai sensi dell'art 3 comma 1, gli istituti di pagamento, i gestori di fondi, gli OICR e gli istituti di moneta elettronica che operano sul territorio della Repubblica, le banche e le imprese di investimento che prestano servizi di investimento.
  • Per quanto riguarda gli istituti assicurativi, l'art 8 prevede che le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio italiano in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice (…). Esse possono però proseguire nel periodo transitorio, la propria attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza la possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare, anche tacitamente, quelli in corso. A tutela degli assicurati si dispone che: "Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabili."

Investitori e depositanti

Alla tutela dei depositanti e degli investitori è dedicato l'art 7 del decreto, il quale prevede che le banche del Regno Unito con succursale nel territorio della Repubblica debbano considerarsi parte dei sistemi di garanzia disciplinati dal Testo unico bancario, la cui adesione decorre dalla data del recesso.

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