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Data: 25/03/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Deve ritenersi legittimo il licenziamento intimato al lavoratore in congedo straordinario avvenuto al termine di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991. Ciò in quanto il diritto alla conservazione del posto, previsto dal d.lgs. n. 53/2000, opera esclusivamente nei limiti di un esonero dall'attività, fino a quando non intervenga una causa legittima di risoluzione del rapporto. La vicendaLo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 5425/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un uomo che aveva contestato il licenziamento intimatogli dalla società presso la quale era dipendente all'esito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991. Secondo la Corte distrettuale, non ostava al potere di recesso il fatto che, al momento dell'intimazione del licenziamento, il lavoratore stava fruendo di un congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 51/2001, per assistere il padre disabile. Secondo i giudici di merito, il diritto alla conservazione del posto di lavoro, sancito dall'art. 4 del d.lgs. n. 53/2000, diretto ad assicurare al lavoratore un'entrata per tutto il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, opera esclusivamente nei limiti di un esonero dall'attività, fino a quando non intervenga una causa legittima di risoluzione del rapporto. Licenziamento legittimo anche durante il congedoUna conclusione condivisa anche dai giudici della Cassazione i quali rammentano che la normativa, in particolare l'art. 4, comma 2, della legge 53/2000, pone un divieto di di licenziamento solo se fondato sulla fruizione del congedo medesimo, ma non anche per ogni causa, diversa e legittima, di risoluzione del rapporto di lavoro. Il diritto alla conservazione del posto, spiegano gli Ermellini, non esprime limitazioni al legittimo potere di recesso, ma è finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale (analogamente a quanto avviene per la malattia) per il periodo di assistenza al congiunto inabile. La fruizione del congedo, in altre parole, non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge ma, al più, pone questione di sospensione degli effetti di detti fatti (id est: del recesso) fino al termine del congedo medesimo.
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