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Data: 25/03/2019 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nella seduta del 20 marzo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato il c.d. decreto sblocca-cantieri, "salvo intese", una formula già utilizzata per il d.d.l. spazzacorrotti, a riprova della tensione e del disaccordo che i contenuti hanno generato tra le forze politiche. In sostanza, l'approvazione "salvo intese" consentirebbe al Governo di ritoccare il testo anche dopo l'approvazione da parte del CdM.
Decreto sblocca cantieri: le critiche[Torna su] L'intesa politica, dunque, non appare ancora definitiva, così come la discussione sul testo provvisoriamente approvato che ha sollevato, da più parti, aspre critiche rivolte ai suoi contenuti. I leghisti hanno già preannunciato di "travolgere" il testo alla Camera, non essendo state accolte molte delle richieste avanzate, mentre il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato: "Mancano tante opere da sbloccare. E manca un sostanzioso incentivo alla ripartenza dell'edilizia privata". Poco soddisfatti anche gli operatori del settore. Pur apprezzando le modifiche introdotte rispetto alla prima bozza, la Rete Professioni Tecniche (RPT) ha dichiarato in un comunicato: "Siamo perplessi sull'efficacia di provvedimenti omnibus, come è il Decreto Sblocca Cantieri, attualmente in bozza, che modifica profondamente norme specifiche come il Codice dei contratti ed il testo unico dell'edilizia, rischiando di comprometterne la visione complessiva" "Non possiamo fare a meno di evidenziare - ha soggiunto RPT - una serie di criticità residue di un provvedimento che, inseguendo l'obiettivo della semplificazione, rischia di introdurre elementi che mortificano la centralità del progetto". "Abbiamo chiesto un atto di coraggio per sbloccare l'Italia, ma dalle bozze uscite finora questa volontà di cambiare pagina con regole chiare e procedure veloci e trasparenti non emerge", ha dichiarato il Presidente dell'Ance, Gabriele Buia. "Abbiamo chiesto di semplificare le procedure a monte e invece vediamo che si fa ricorso a commissari dotati di ampi poteri di deroga al Codice, al massimo ribasso senza l'obbligo dell'esclusione automatica dell'offerta anomala", spiega Buia. Decreto Sblocca cantieri: tutte le novità[Torna su] Il decreto introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, norme per la semplificazione dell'attività edilizia in generale e scolastica in particolare e misure per eventi calamitosi. Nell'ultima bozza del d.l. visionata da ANSA, sembrerebbe essere saltato il primo comma del primo articolo del provvedimento, il quale disponeva l'adozione, con d.P.C.M., di un regolamento unico "recante le disposizioni attuative ed esecutive" del codice degli appalti. Maggiori poteri ai Commissari di gara[Torna su] Il decreto, invece, andrebbe ad ampliare i poteri (del o) dei Commissari straordinari nominati, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, ai Commissari nominati dal sarà consentito assumere le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga alle leggi su contratti pubblici, tutela ambientale e paesaggistica e del patrimonio artistico. Questi potranno altresì, "con proprio decreto", procedere, con la sola presenza di due rappresentanti locali, a occupazioni d'urgenza e espropriazioni. La loro approvazione dei progetti sostituirà ogni parere, autorizzazione, visto o nulla-osta. Manutenzione ordinaria e straordinaria senza progetto esecutivo[Torna su] Uno dei punti ritenuti particolarmente "critici" è quello che consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali o di impianti, sulla base di un progetto definitivo, omettendo il progetto esecutivo. In sostanza, l'esecuzione dei predetti lavori potrà prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Il progetto definitivo posto a base di gara dovrà però essere costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi delle sicurezza da non assoggettare a ribasso. Appalto integrato e requisiti del progettista[Torna su] Negli appalti integrati, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto dovranno essere previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice. Detti requisiti dovranno essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli. Inoltre, si legge nella bozza, nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. Appalti: escluso chi non paga le imposte[Torna su] La bozza prevede che un operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Contratti sotto soglia: aggiudicazione al minor prezzo[Torna su] Per i contratti sotto soglia si torna a privilegiare il criterio del minor prezzo. Si prevede che le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo oppure, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Dunque, si ritorna a privilegiare il criterio del minor prezzo. Documento di gara unico europeo[Torna su] Con l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, si prevede che, in luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti e ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione. Leggi anche Decreto sblocca-cantieri in vigore |
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