Data: 27/03/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In caso di costruzione di una recinzione, la valutazione sulla necessità, o meno, del permesso di costruire va compiuta in base ai parametri della natura e delle dimensioni delle opere, e della loro destinazione e funzione.
Se, ad esempio, vengono eseguite opere di muratura e la recinzione non è facilmente rimovibile, l'intervento, essendo idoneo a incidere in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio, esigerà il previo rilascio del permesso di costruire. Viceversa, si ritiene trattasi dell'inserimento di elementi accessori in caso di paletti di piccole dimensioni, distanziati tra loro e facilmente rimovibili, non essendo stata eseguita nessuna opera muraria significativa
Lo ha chiarito il T.A.R. della Campania nella sentenza n. 1255/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un Condominio contro l'ordinanza del Comune che gli contestava la realizzazione di una recinzione con alcuni paletti.

Il caso

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In particolare, nel caso di specie, l'amministrazione aveva ordinato la demolizione dell'opera ritenuta abusiva, consistente in "10 paletti di ferro aventi dimensione di un 1,00 mt di altezza circa e di cm. 10 x 10, posizionati a delimitare l'area condominiale prospiciente".

Un provvedimento ritenuto dal Condominio privo di adeguata istruttoria, non avendo il Comune preliminarmente verificato l'esigua consistenza delle opere realizzate, finalizzate al solo scopo di limitare la sosta selvaggia e il deposito dell'immondizia senza regole.

Da un lato, si ritiene che per la realizzazione dei paletti in questione non sarebbe stata necessaria alcuna abilitazione edilizia, non comportando alcuna modificazione del territorio. Dall'altro, si evidenzia l'insussistenza di una violazione del vincolo ambientale sostenuta dal Comune.

Il T.A.R., nell'accogliere la domanda, chiarisce in primo luogo che, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, l'intervento effettuato non ricade tra le attività libere (indicate tra l'altro in modo tassativo all'art. 6 del T.U. n. 380/2001), avendo riguardo da un lato alle tipologie delle fattispecie liberalizzate e, dall'altro, all'entità dell'opera posta in essere, che non corrisponde alla descrizione delle attività di cui alle lettere c) e d) del citato art. 6.

Recinzione: quando serve il permesso di costruire

Invece, la ricorrente coglie nel segno quando afferma che, nel caso di specie, non viene in discussione un'ipotesi di trasformazione edilizio–urbanistica, o di alterazione permanente dell'assetto del territorio, o di nuova costruzione, tale da esigere il previo rilascio del permesso di costruire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.

L'intervento si ritiene, invece, ricadere nel campo di applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, in tema di SCIA (cfr. Cons. Stato, n. 3554/2015).

Quanto all'assoggettamento delle recinzioni a permesso di costruire, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la valutazione sulla necessità, o meno, del permesso di costruire, va compiuta in base ai parametri della natura e delle dimensioni delle opere, e della loro destinazione e funzione.

Quando, ad esempio, vengono eseguite opere in muratura e la recinzione non è facilmente rimovibile, l'intervento, essendo idoneo a incidere in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio, esige il previo rilascio del permesso di costruire, ma a tal fine occorre avere riguardo a tutte le opere realizzate nel loro complesso.

Condominio: niente rimozione dei paletti per delimitare l'area

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L'intervento in argomento, alla luce delle caratteristiche e delle dimensioni dello stesso, ricade nel campo di applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, cioè tra quelli realizzabili con il regime semplificato della d.i.a., la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o la demolizione, previste dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ma con l'applicazione della mera sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 37 per l'esecuzione di interventi in assenza della prescritta denuncia di inizio di attività.

In primo luogo, non è stata eseguita nessuna opera muraria significativa, anzi, nemmeno si tratta di una vera e propria recinzione, quanto più di una serie di dissuasori, quindi di un'opera inidonea a incidere sull'assetto edilizio del territorio.

I paletti sono stati apposti in maniera distanziata l'uno dall'altro, tanto da consentire un facile accesso pedonale all'area, e risultano rimovibili in maniera tutt'altro che disagevole. Inoltre, non vi è alcun concreto elemento di incidenza negativa sul paesaggio nei termini di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.

Poiché dunque la realizzazione dei paletti per cui è causa doveva farsi rientrare nella fattispecie dell'inserimento di elementi accessori di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del T.U. n. 380 del 2001, ne consegue che l'intervento eseguito in assenza di titolo ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001, potrebbe alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 37, co. 1 d.P.R. n. 380/2001.

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