Data: 28/03/2019 17:00:00 - Autore: Floriana Baldino
Dott.ssa Floriana Baldino - Arriva dal Tribunale di Pavia, una nuova sentenza che restituisce la casa all'asta ai debitori esecutati (parti mutuatarie del contratto).
Ma Pavia non è l'unico Tribunale che decide in senso favorevole ai mutuatari, ed infatti su questo argomento, si sono registrate diverse pronunce della giurisprudenza, sotto diversi profili, sia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ovvero di esecuzione sospesa per usura pattizia del mutuo (leggi Mutuo gratuito se il tasso è usurario), sia con riferimento al calcolo del TEG nei contratti di mutuo o bancari in generale (leggi Usura: la commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo del Taeg e anche Mutuo: se nel contratto c'è usura pattizia non sono dovuti più interessi).

La decisione del tribunale di Pavia

La prima sentenza che ha fatto giurisprudenza e che ha sospeso l'esecuzione dell'immobile per usura pattizia risale al 2015 ed è sempre del Tribunale di Pavia.
Oggi come allora il Tribunale di Pavia ritorna sull'argomento con la sentenza n. 77/2019 (allegata), ed accogliendo le eccezioni sollevate da parti convenute nel giudizio di merito promosso dalla banca, rigetta il ricorso depositato e condanna la Banca alla restituzione delle somme versate dai convenuti (mutuatari) a titolo di interessi, oltre che alle spese di giudizio.

I fatti

La Banca avviava la procedura esecutiva sulla base di un contratto di mutuo risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel 2012.
Tuttavia successivamente, verosimilmente nel 2014, parti mutuatarie depositavano opposizione all'esecuzione, invocando l'usurarietà del contratto di mutuo concesso dalla Banca, e chiedevano la sospensione della procedura esecutiva, istanza che tuttavia veniva rigettata dal Giudice dell'esecuzione.
Contro il diniego del provvedimento cautelare richiesto da parti mutuatarie, veniva fatto reclamo innanzi al Collegio che invece veniva accolto.
Il Collegio dunque accogliendo il reclamo, disponeva la sospensione della procedura esecutiva (del pignoramento per intenderci), fissando altresì il termine per l'inizio della causa di merito.
Il giudizio di merito veniva avviato dalla Banca con la richiesta, ai mutuatari, di corrispondere le residue somme dovute sia a titolo di capitale che di interessi di mora.

Mutuo gratuito se tasso usurario

Ancora una volta il Tribunale di Pavia, in applicazione dell'art. 1815 del c.c., dichiara non dovuti gli interessi convenuti, e dichiara l'inesistenza del diritto della Banca a procedere con l'esecuzione forzata.
Il giudice ha ribadito che per calcolare il TEG nei contratti va sommato al tasso nominale del contratto anche la penale per estinzione dello stesso.
Si legge nella sentenza: "La commissione per estinzione anticipata si qualifica in diritto come una multa penitenziale (art. 1373 c. 3 cc), se è il corrispettivo pattuito per la facoltà di recesso dal contratto, per l'intero capitale o per una parte, o come penale per inadempimento, subordinata al verificarsi delle condizioni (risoluzione) che consentono alla banca di chiedere l'immediato rimborso del credito. In entrambi i casi, funzione della commissione è di ristorare forfettariamente La Banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto delle anticipata chiusura del piano di rimborso. La penale di estinzione anticipata è costo inerente alla erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di credito".
Seguendo dunque il principio sopra espresso, il momento al quale riferirsi per verificare l'usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando il pagamento degli interessi.

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