Data: 28/03/2019 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 7701/2019 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce che nel caso in cui un veicolo venga concesso in leasing, a rispondere dell'infrazione è il solo utilizzatore e non il proprietario concedente. Tuttavia, se il contratto è scaduto e la società concedente non riesce e dimostrare di essersi opposta all'illegittima circolazione del veicolo, essa dovrà rispondere della sanzione in via solidale.

La vicenda processuale

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Il Tribunale di Bari rigetta l'appello avanzato da una società di leasing avverso la sentenza del Giudice di pace che ne aveva respinto l'opposizione:

  • al verbale di accertamento con cui era stata contestata la violazione di cui all'art. 193, commi 1 e 2 del Codice della Strada, per aver circolato senza copertura assicurativa per la responsabilità civile;
  • e alla conseguente ordinanza-ingiunzione prefettizia con cui, in qualità di proprietaria del veicolo, le era stato irrogato il pagamento, in solido con il conducente, di euro 1682,00 ed era stata disposta la confisca dell'automezzo.

Propone ricorso in Cassazione la società soccombente, ritenendo di non essere la corretta destinataria della multa, considerato che si era limitata a concedere "in locazione finanziaria il veicolo a mezzo del quale era stata commessa la contestata violazione di cui all'art. 193 c.d.s., che, perciò, avrebbe dovuto essere contestata al solo utilizzatore dello stesso veicolo siccome avente la disponibilità giuridica del godimento dell'automezzo, senza, quindi, potersi configurare una sua responsabilità solidale." Non svolge attività difensiva il Prefetto.

La società di leasing non risponde dell'infrazione del conducente

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La Cassazione rigetta il ricorso ritenendolo infondato. Secondo gli Ermellini il Tribunale ha correttamente asserito "che in tema di violazioni amministrative riconducibili al mancato rispetto delle norme del c.d.s. commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria (e l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie) è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo (ovvero il locatario nel contratto di leasing) e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell'art. 91, comma secondo, nuovo c.d.s. e 196 dello stesso codice della strada, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione."

A meno che il contratto non è scaduto e non prova di essersi opposta alla circolazione

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Vero però che, in questo caso, il Tribunale ha rilevato che, la società di leasing, nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, non rivestiva più la qualifica di concedente. Il contratto infatti era scaduto, con il risultato che, in qualità di proprietaria del veicolo "rimaneva esposta alla configurazione della sua responsabilità in via solidale con quella del conducente, ai sensi dell'art. 196, comma 1, c.d.s."

Per ritenersi esonerata da responsabilità la ricorrente avrebbe dovuto provare che il mezzo, all'epoca dei fatti, risultava ancora in locazione finanziaria e che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà. Circostanza che nel caso di specie non si è verificata, stante la mancata prova della perdita del possesso del mezzo da parte della società, così come di altre da cui potesse emergere la sua volontà d'impedire l'illegittima circolazione del veicolo.

Del resto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione "ha reiteratamente statuito che l'art. 196 c.d.s., nel prevedere per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, fa salva la possibilità per lo stesso di fornire la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi, tuttavia, con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto."

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