Data: 28/03/2019 20:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Dopo il reddito di cittadinanza il M5S torna a combattere per la sua seconda battaglia di civiltà: il salario minimo. Al momento sono all'esame del Senato due disegni di legge: il n. 310 e il 658 (sotto allegati), entrambi finalizzati a dare concreta attuazione del principio costituzionale sancito dall'art 36, ossia il diritto a percepire una retribuzione commisurata alla qualità e quantità del lavoro prestato, che consenta al lavoratore e alla sua famiglia di condurre un'esistenza libera e dignitosa. In Italia, a differenza di altri paesi Europei, manca una legge che stabilisca un salario minimo, compito affidato finora alla contrattazione collettiva. Cisl, Uil e Cgil da parte loro, non si dicono entusiaste delle proposte avanzate, per il timore di essere scavalcate. Una cosa è certa, non è accettabile che in un paese che si definisce "civile" ci siano lavoratori che percepiscano stipendi inferiori alle forme di sostegno al reddito erogate dallo Stato.

Dati Inps sul salario minimo

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Secondo un recente studio dell'Inps il 22% dei dipendenti privati percepisce un salario orario inferiore ai 9 euro. Tra questi le donne, i lavoratori del Sud Italia, gli under 35 e gli impiegati nel settore artigianale sono i più svantaggiati. Dati che variano in base al settore naturalmente. A beneficiare del salario minimo sarebbero soprattutto coloro che operano nel settore alberghiero, nella ristorazione, nel travel e in quello del noleggio. Elevando il salario a 9 euro all'ora, l'Italia si avvicinerebbe alla Germania, anche se a fronte di una diversa situazione economica, e un quinto dei lavoratori vedrebbe aumentare il suo stipendio.

Salario minimo, lotta per i working poors

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Il Movimento 5 Stelle, incurante delle preoccupazioni tira dritto con la legge sul salario minimo, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dei working poors, ossia di coloro che, pur lavorando, si trovano sotto la soglia di povertà. Nel caso in cui una legge stabilisse il salario minimo, alla contrattazione collettiva spetterebbe il compito di fissare i trattamenti retributivi di maggior favore. Da parte loro i datori, una volta fissata la retribuzione minimo, se non dovessero rispettare la soglia minima prefissata, andrebbero incontro a sanzioni piuttosto severe, ma vediamo cosa prevedono i due disegni di legge, all'esame del Senato.

Salario minimo: il disegno di legge n. 310

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Finalità di questo disegno di legge è l'attuazione, attraverso l'istituzione del salario minimo, dell'art. 36 della Costituzione, che prevede il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, per assicurare a se e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Definizione di salario minimo

Per salario minimo deve intendersi la retribuzione minima oraria che il datore deve riconoscere al proprio dipendente, che è fissata in 9 euro all'ora, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Incrementi del salario con decreto

Viene affidato a un decreto del Ministero del Lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il compito:

  • d'individuare i contratti che prevedono un salario inferiore a 9 euro, per incrementarli fino a tale importo o per escluderli dal rispetto di detta soglia;
  • e per stabilire le modalità con cui procedere all'incremento dei salari superiori a quello minimo.

Nullità dei contratti della PA con datori che non applicano il salario minimo

Il disegno dispone la nullità dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione se i soggetti con cui stipulano accordi o erogano benefici non applicano ai propri dipendenti il salario minimo. Sanzioni da 5000 a 15.000 euro anche per tutti quei datori di lavoro che riconoscono ai propri dipendenti retribuzioni inferiori al salario minimo orario.

Salario minimo e contratti in corso

La norma finale prevede infine che, salve fatte le norme di maggior favore, il salario minimo sarà applicato anche al livello retributivo inferiore dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge e che si procederà all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, con modalità da definirsi con decreto.

Salario minimo: il disegno di legge n. 658

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Come il precedente, questo disegno di legge vuole dare piena attuazione all'art. 36 della Costituzione, assicurando un salario dignitoso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto dai lavoratori, così come definiti dall'art 2094 c.c, nel rispetto dell'art 36 della Legge n. 300/1970.

Retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente

La retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente a cui tende il disegno di legge, non deve essere "inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali."

Pluralità di contratti collettivi applicabili

In caso di più contratti collettivi applicabili il trattamento economico complessivo "non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa" e comunque non inferiore a 9 euro all'ora. Per valutare la maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori si devono prendere in considerazione i criteri associativo e quello elettorale come previsto dal TU recato dall'accordo del 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Per quanto riguarda invece le organizzazioni dei datori si deve tenere conto del numero di imprese associate, in relazione al numero complessivo e del numero dei dipendenti delle stesse in relazione al numero complessivo dei dipendenti impiegati in esse.

Carenza di contratti collettivi applicabili

Nel momento in cui manchi un contratto collettivo applicabile occorre fare riferimento a quello territoriale vigente per il settore e la zona in cui si effettuano le prestazioni, stipulato dalle organizzazioni di datori e lavoratori più rappresentative, la cui applicazione sia connessa e vicina dal punto di vista qualitativo all'attività lavorativa svolta, anche in modo prevalente. Se poi anche questo non è applicabile per scadenza o disdetta, il trattamento è quello stabilito dal previgente contratto di riferimento, fino a quando non verrà rinnovato, sempre nel rispetto del limite minimo di 9 euro.

Rivalutazione annuale

L'importo del salario minimo in ogni caso sarà aumentato annualmente, nel rispetto dell'indice di variazione dei prezzi al consumo armonizzato tra i vari paesi europei, al netto dei valori energetici dell'anno precedente. Vengono fatti salvi, fino a scadenza, i contratti collettivi vigenti stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Audizioni sui disegni di legge n. 310 e 658

Il disegno di legge n.658, in particolare, sembra attuare quanto affermato da Tiziano Treu nel corso dell'audizione presso la Commissione Lavoro del Senato sul ddl salario minimo, ovvero che "I minimi salariali devono tenere conto della dinamica della rappresentatività sindacale e datoriale. In questa prospettiva, al CNEL è stato costituito un gruppo di lavoro sui perimetri e sulla rappresentatività datoriale da cui emerge, in prima battuta, che qualunque normativa sui minimi salariali debba essere preceduta dalla definizione di regole sulla rappresentatività e sui perimetri contrattuali, anche in una logica di lotta alla pratica del dumping sociale".

Tematica affrontata anche nel corso dell'audizione parlamentare del 12 marzo 2019 (sotto allegata) durante la quale è emerso in realtà che il rispetto della "giusta retribuzione" del lavoro "prescinde dalla fonte che ne determina la misura." Il vero problema in Italia è piuttosto di riuscire a rispettare effettivamente il livello retributivo minimo.


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