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Data: 28/03/2019 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Patti prematrimoniali e patti successori, ma anche trust e nuove forme di garanzia del credito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale alle fondazioni e associazioni. È parte di quanto previsto dal disegno di legge (qui sotto allegato) recante "Delega al Governo per la revisione del codice civile" approdato nei giorni scorsi al Senato. Si prevede che i decreti legislativi delegati siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, inoltre, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi fissati dal disegno di legge. Sono diversi gli ambiti nei quali il d.d.l. detta disposizioni di carattere ordinamentale, con novità rilevanti nel settore dei contratti, delle successioni e della famiglia.
Associazioni e fondazioni[Torna su] In primo luogo, si prevede un intervento volto a integrare la disciplina codicistica relativa alle associazioni e fondazioni, a esclusione delle fondazioni di origine bancaria, al fine di realizzare i necessari coordinamenti con la disciplina vigente in materia di "terzo settore", nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle procedure di liquidazione degli enti medesimi. Si tratta di un intervento la cui necessità, secondo la relazione introduttiva, consegue, tra l'altro, alla parziale attuazione della delega contenuta nella legge 106/2016 e che, inoltre, consente di ricondurre l'impianto normativo a un disegno più coerente anche con il dettato costituzionale di cui agli articoli 2, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, quanto al necessario ispetto della libertà associativa. Accordi prematrimoniali[Torna su] Un ulteriore criterio di delega riguarda la stipulazione di accordi tra nubendi, coniugi e uniti civilmente, volti a regolamentare i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché i criteri per l'indirizzo della vita familiare e per l'educazione dei figli. Disciplinando i c.d. accordi "prematrimoniali" (prenuptial agreements) si mira a colmare una lacuna particolarmente avvertita nel sentire sociale (come dimostrano i ripetuti interventi giurisprudenziali) e presente nel nostro ordinamento a differenza di altri dove questi sono ammessi e regolamentati. Viene ritenuta "innegabile" l'utilità di un istituto che consentirà di gestire consensualmente i rapporti, personali e patrimoniali, in un momento precedente la crisi del rapporto, in cui è più facile definire consensualmente il reciproco assetto degli interessi. Il disegno di legge delega fissa il criterio direttivo del rispetto, oltre che delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume, così consentendo di preservare in primo luogo l'indisponibilità dello status coniugale o di parte di unione civile e di limitare la regolamentazione convenzionale ai diritti disponibili, escludendo altresì limitazioni dei diritti fondamentali della persona, una volta venuto meno detto status, per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dell'unione civile. Eredità[Torna su] Ulteriori principi e criteri direttivi concernono la materia delle successioni. In particolare, si prevede di intervenire nell'ambito dei diritti riservati ai legittimari, di cui agli artt. 536 e ss. del codice civile, nel senso di consentire la trasformazione della quota del patrimonio ereditario riservata ai legittimari in una quota del valore del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione. Il relativo diritto è configurato come diritto di credito garantito da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o da privilegio generale sui beni mobili che costituiscono l'asse ereditario in caso di mancanza di beni immobili. In tal modo è consentita la relativa soddisfazione anche con uno soltanto dei beni ereditari ovvero con beni diversi da quelli compresi nell'asse. Si tratta di un intervento che adegua la legislazione interna a quella dei principali Paesi europei, senza però rinunciare alle tradizionali finalità di tutela che connotano l'istituto della successione necessaria. Patti successori[Torna su] Sempre in materia di successioni, viene prevista la possibilità di stipulare patti sulle successioni future, attualmente vietati ai sensi dell'art. 458 del codice civile. Si consentono, a determinate condizioni patti successori c.d. istitutivi, ovvero quelli con i quali taluno dispone in vita della propria successione, limitandoli però alla devoluzione di specifici "beni del patrimonio ereditario" a determinati successori specificamente indicati. Ancora, si elimina il divieto di patti successori c.d. rinunciativi, intesi come queli atti negoziali inter vivos, unilaterali o contrattuali, con i quali taluno rinuncia anticipatamente ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o sui beni che ne fanno parte. Entrambe tali eventualità, contemplate dalla previsione del disegno di legge delega, vengono tuttavia limitate dall'inderogabilità della quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, ovvero il divieto della rinuncia ai diritti dei legittimari e all'azione di riduzione finché sia in vita il disponente o il donante. Tuttavia, la delega consente di prevedere la rinuncia irrevocabile anche alla successione "in particolari beni", sicché, se viene contestualmente data attuazione alla previsione per la quale la quota riservata è quota di valore, attributiva di un diritto di credito garantito da privilegio, ferma restando l'integrità di tale quota, sarebbe possibile consentire la rinuncia irrevocabile alla successione necessaria in riferimento a particolari beni, con ciò favorendone la circolazione. Il certificato successorio europeo[Torna su] L'intervento riformatore in materia successoria si completa con la volontà di introdurre misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo (CSE), introdotto dal Regolamento (UE) n. 650/2012. Il d.d.l. mira a introdurre uno o più strumenti per le successioni, che non presentino profili di estraneità all'ordinamento nazionale. La loro individuazione mira a garantire la conoscibilità delle vicende successorie e quindi una maggiore certezza ai traffici giuridici aventi a oggetto beni di provenienza ereditaria. Avuto riguardo alle esigenze del mercato e all'attuale atteggiarsi dei rapporti familiari e sociali, viene ritenuto inadeguato il sistema di diritto interno che, oltre allo strumento fiscale della dichiarazione di successione, è sostanzialmente basato soltanto sulla pubblicità degli atti di accettazione e di rinuncia all'eredità. Contratti[Torna su] Particolarmente corposa è la parte di interventi in materia di contratti. In particolare, si prevede che, nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, la parte che sia a conoscenza di un'informazione di rilievo determinante per il consenso sia inderogabilmente tenuta a comunicarla all'altra parte quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte. Sono escluse le informazioni concernenti il valore dell'oggetto del contratto. Sempre in ambito contrattuale si prevedono interventi sulla disciplina del ricorso a pratiche negoziali ingannevoli, aggressive o scorrette, nonché di altre circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all'altra, che determinano l'invalidità del contratto concluso. Un altro criterio di delega concerne, in materia di contratti, la disciplina dell'invalidità delle clausole dei patti o accordi che risultino in contrasto con la tutela dei diritti della persona aventi rango costituzionale prevedendo al tempo stesso la salvezza, ove possibile, delle altre clausole contrattuali. Sempre nell'ambito dei rapporti contrattuali, si prevede di disciplinare il diritto delle parti di pretendere la rinegoziazione dei contratti secondo buona fede qualora divengano eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili, ovvero di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali, qualora non si raggiunga un accordo tra le parti. Si prevede altresì di introdurre nuovi schemi contrattuali da definire in modo che siano caratterizzati da una sufficiente tipizzazione sul piano sociale. Responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale[Torna su] Altro obiettivo del d.d.l. è quello di coordinare più razionalmente e compiutamente le eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale. Inoltre, si evidenzia la necessità di razionalizzare le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale per la responsabilità extracontrattuale e, nei congrui casi, contrattuale, anche disancorandola dalla necessità di una rigida tipizzazione legislativa e introducendo criteri alternativi di selezione direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi. Trust[Torna su] Si prevede, altresì, la disciplina di nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali in ambito bancario e finanziario, nonché la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, al fine di assicurare adeguate forme di tutela dei beneficiari. Vai alla guida La riforma del codice civile |
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