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Data: 29/01/2024 07:00:00 - Autore: Marco Sicolo![]()
La chiamata in causa del terzo[Torna su] La chiamata in causa del terzo � un mezzo a disposizione delle parti e quindi anche del convenuto, in tutti i casi in cui questi ritenga di dover essere manlevato dagli obblighi che potrebbero essere accertati a suo carico e in favore dell�attore. In generale, ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile, la chiamata del terzo pu� essere esperita da entrambe le parti, ogni qual volta si ritiene che la causa riguardi anche un altro soggetto, in considerazione della connessione tra il rapporto dedotto in giudizio e quello che fa capo a quest�ultimo, ossia quando la causa � comune anche al terzo o quando questo soggetto deve garantire chi presenta l�istanza per farlo intervenire nel giudizio. Modalit� e termini per la chiamata del terzo dal convenuto[Torna su] Il convenuto che ha intenzione di chiamare in causa un terzo deve manifestare questa intenzione, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, da depositarsi presso la cancelleria del tribunale almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. La richiesta di spostamento della prima udienza[Torna su] Oltre a dichiarare di voler procedere alla chiamata del terzo in causa nella sua comparsa di costituzione, a pena di decadenza, il convenuto deve chiedere al giudice istruttore di spostare la prima udienza, osservati i termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. (120 giorni liberi tra il giorno della notifica e l�udienza di comparizione, se il luogo della notifica � in Italia, 150 se � all�estero). Il giudice istruttore, post riforma Cartabia, � tenuto quindi, nel termine previsto dall�art. 171 bis c.p.c (ossia nei 15 giorni successivi alla scadenza del triplice termine per il deposito previsto per le tre memorie) a fissare con decreto la data della nuova udienza di comparizione Il decreto viene comunicato a cura del cancelliere alle parti costituite. L'atto di citazione del terzo[Torna su]
A norma del comma 1 dell'art. 269 c.p.c., la parte provvede alla chiamata del terzo citandolo a comparire nell�udienza che il giudice fissa, osservati i termini dell�articolo 163 bis c.p.c e in base alle regole dello stesso articolo 269 c.p.c.
Il convenuto che ha presentato la domanda di chiamata del terzo deve quindi curare la notifica della citazione a questo soggetto. La costituzione del terzo[Torna su] Il terzo citato dal convenuto, a questo punto deve costituirsi secondo quanto disposto dal nuovo art. 166 c.p.c., ovvero almeno 70 giorni prima dell�udienza di comparizione indicato nell�atto di citazione, depositando la propria comparsa di risposta insieme alla copia della citazione che gli � stata notificata, la procura per il difensore e i documenti che intende offrire in comunicazione. Fac-simile di chiamata in causa del terzo[Torna su] Di seguito sono disponibili due utili modelli (allegati in pdf) per effettuare validamente una chiamata del terzo dal convenuto.
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