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Data: 29/01/2024 07:00:00 - Autore: Marco Sicolo
La chiamata in causa del terzo[Torna su] La chiamata in causa del terzo è un mezzo a disposizione delle parti e quindi anche del convenuto, in tutti i casi in cui questi ritenga di dover essere manlevato dagli obblighi che potrebbero essere accertati a suo carico e in favore dell’attore. In generale, ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile, la chiamata del terzo può essere esperita da entrambe le parti, ogni qual volta si ritiene che la causa riguardi anche un altro soggetto, in considerazione della connessione tra il rapporto dedotto in giudizio e quello che fa capo a quest’ultimo, ossia quando la causa è comune anche al terzo o quando questo soggetto deve garantire chi presenta l’istanza per farlo intervenire nel giudizio. Modalità e termini per la chiamata del terzo dal convenuto[Torna su] Il convenuto che ha intenzione di chiamare in causa un terzo deve manifestare questa intenzione, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, da depositarsi presso la cancelleria del tribunale almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. La richiesta di spostamento della prima udienza[Torna su] Oltre a dichiarare di voler procedere alla chiamata del terzo in causa nella sua comparsa di costituzione, a pena di decadenza, il convenuto deve chiedere al giudice istruttore di spostare la prima udienza, osservati i termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. (120 giorni liberi tra il giorno della notifica e l’udienza di comparizione, se il luogo della notifica è in Italia, 150 se è all’estero). Il giudice istruttore, post riforma Cartabia, è tenuto quindi, nel termine previsto dall’art. 171 bis c.p.c (ossia nei 15 giorni successivi alla scadenza del triplice termine per il deposito previsto per le tre memorie) a fissare con decreto la data della nuova udienza di comparizione Il decreto viene comunicato a cura del cancelliere alle parti costituite. L'atto di citazione del terzo[Torna su]
A norma del comma 1 dell'art. 269 c.p.c., la parte provvede alla chiamata del terzo citandolo a comparire nell’udienza che il giudice fissa, osservati i termini dell’articolo 163 bis c.p.c e in base alle regole dello stesso articolo 269 c.p.c.
Il convenuto che ha presentato la domanda di chiamata del terzo deve quindi curare la notifica della citazione a questo soggetto. La costituzione del terzo[Torna su] Il terzo citato dal convenuto, a questo punto deve costituirsi secondo quanto disposto dal nuovo art. 166 c.p.c., ovvero almeno 70 giorni prima dell’udienza di comparizione indicato nell’atto di citazione, depositando la propria comparsa di risposta insieme alla copia della citazione che gli è stata notificata, la procura per il difensore e i documenti che intende offrire in comunicazione. Fac-simile di chiamata in causa del terzo[Torna su] Di seguito sono disponibili due utili modelli (allegati in pdf) per effettuare validamente una chiamata del terzo dal convenuto.
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