Data: 29/01/2024 07:00:00 - Autore: Marco Sicolo

La chiamata in causa del terzo

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La chiamata in causa del terzo � un mezzo a disposizione delle parti e quindi anche del convenuto, in tutti i casi in cui questi ritenga di dover essere manlevato dagli obblighi che potrebbero essere accertati a suo carico e in favore dell�attore.
In generale, ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile, la chiamata del terzo pu� essere esperita da entrambe le parti, ogni qual volta si ritiene che la causa riguardi anche un altro soggetto, in considerazione della connessione tra il rapporto dedotto in giudizio e quello che fa capo a quest�ultimo, ossia quando la causa � comune anche al terzo o quando questo soggetto deve garantire chi presenta l�istanza per farlo intervenire nel giudizio.

Modalit� e termini per la chiamata del terzo dal convenuto

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Il convenuto che ha intenzione di chiamare in causa un terzo deve manifestare questa intenzione, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, da depositarsi presso la cancelleria del tribunale almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

La richiesta di spostamento della prima udienza

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Oltre a dichiarare di voler procedere alla chiamata del terzo in causa nella sua comparsa di costituzione, a pena di decadenza, il convenuto deve chiedere al giudice istruttore di spostare la prima udienza, osservati i termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. (120 giorni liberi tra il giorno della notifica e l�udienza di comparizione, se il luogo della notifica � in Italia, 150 se � all�estero).

Il giudice istruttore, post riforma Cartabia, � tenuto quindi, nel termine previsto dall�art. 171 bis c.p.c (ossia nei 15 giorni successivi alla scadenza del triplice termine per il deposito previsto per le tre memorie) a fissare con decreto la data della nuova udienza di comparizione Il decreto viene comunicato a cura del cancelliere alle parti costituite.

L'atto di citazione del terzo

A norma del comma 1 dell'art. 269 c.p.c., la parte provvede alla chiamata del terzo citandolo a comparire nell�udienza che il giudice fissa, osservati i termini dell�articolo 163 bis c.p.c e in base alle regole dello stesso articolo 269 c.p.c.

Il convenuto che ha presentato la domanda di chiamata del terzo deve quindi curare la notifica della citazione a questo soggetto.

La costituzione del terzo

Il terzo citato dal convenuto, a questo punto deve costituirsi secondo quanto disposto dal nuovo art. 166 c.p.c., ovvero almeno 70 giorni prima dell�udienza di comparizione indicato nell�atto di citazione, depositando la propria comparsa di risposta insieme alla copia della citazione che gli � stata notificata, la procura per il difensore e i documenti che intende offrire in comunicazione.

Fac-simile di chiamata in causa del terzo

Di seguito sono disponibili due utili modelli (allegati in pdf) per effettuare validamente una chiamata del terzo dal convenuto.

  • modello di comparsa di risposta con chiamata del terzo e richiesta ex art. 269 c.p.c. di spostare la data della prima udienza;
  • modello di atto di citazione del terzo dopo l�avvenuto spostamento dell�udienza da parte del giudice.


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