Data: 03/04/2019 15:00:00 - Autore: Isabella Vulcano
Avv. Isabella Vulcano - Qualora si amministrino immobili composti da appartamenti in comproprietà tra più soggetti – pensiamo a un immobile di cui sono titolari più fratelli perché avuto in eredità, quello in comproprietà tra due genitori conviventi i quali, pur non sposati, hanno acquistato il predetto immobile allo scopo di destinarlo ad abitazione familiare ecc. – ci si chiede spesso se l'amministratore sia o meno obbligato a convocare tutti i comproprietari all'assemblea condominiale oppure se sia sufficiente convocarne uno solo. Al tempo stesso, chi è comproprietario di un immobile con altre persone, cosa può o deve fare nel caso in cui la convocazione non sia rivolta a tutti i contitolari? E' possibile impugnare il verbale di assemblea?

Vediamo insieme:
Ebbene: il codice civile all'art 1936, stabilisce – come principio – che tutti gli aventi diritto devono essere regolarmente avvisati dell'assemblea condominiale, altrimenti le deliberazioni della medesima sarebbero irregolari. Seguendo, pertanto questo principio, in caso di comproprietà è necessario convocare tutti i soggetti interessati, affinché possa validamente riunirsi e decidere la detta assemblea.
Tale principio ha trovato rispondenza anche in una decisione del Tribunale di Grosseto (sent. n. 565/2018), secondo la quale tutti i comproprietari devono essere convocati alla riunione affinché, questi possano nominare il loro rappresentante: la legge, infatti, impone che all'assemblea non partecipino tutti i contitolari, ma soltanto il loro rappresentante, debitamente investito di questo potere (art 67 Disp Att cod civ).
Occorre, quindi, convocare tutti i comproprietari, inviando l'apposito e specifico avviso, onde evitare contestazioni successive.

Cosa succede se non vengono convocati tutti i comproprietari?

Secondo il Tribunale di Grosseto, quindi, qualora la convocazione non sia rivolta a tutti i comproprietari, il verbale assembleare sarebbe annullabile in quanto si determinerebbe l'irregolarità di una riunione evidentemente viziata dalla mancata convocazione di tutti i contitolari dell'immobile in questione.
Ciò posto, entro quali termini il comproprietario escluso dalla convocazione potrebbe agire? Inoltre, i comproprietari regolarmente avvisati potrebbero a loro volta far valere la mancata comunicazione nei riguardi degli altri? Vediamo di risolvere anche questi ultimi due quesiti.

Impugnazione del verbale

Quanto al termine per impugnare il verbale assembleare, esso è di 30 giorni i quali decorrono dalla notifica del predetto verbale al comproprietario non convocato. E' importante precisare che legittimato attivo nell'impugnazione è solo ed esclusivamente il comproprietario non convocato, non certo gli altri titolari regolarmente avvisati dell'assemblea i quali nulla potranno eccepire in merito.

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