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Data: 03/04/2019 15:00:00 - Autore: Isabella Vulcano Avv. Isabella Vulcano - Qualora si amministrino immobili composti da appartamenti in comproprietà tra più soggetti – pensiamo a un immobile di cui sono titolari più fratelli perché avuto in eredità, quello in comproprietà tra due genitori conviventi i quali, pur non sposati, hanno acquistato il predetto immobile allo scopo di destinarlo ad abitazione familiare ecc. – ci si chiede spesso se l'amministratore sia o meno obbligato a convocare tutti i comproprietari all'assemblea condominiale oppure se sia sufficiente convocarne uno solo. Al tempo stesso, chi è comproprietario di un immobile con altre persone, cosa può o deve fare nel caso in cui la convocazione non sia rivolta a tutti i contitolari? E' possibile impugnare il verbale di assemblea? Vediamo insieme:
Convocazione comproprietari: cosa dice la legge[Torna su] Ebbene: il codice civile all'art 1936, stabilisce – come principio – che tutti gli aventi diritto devono essere regolarmente avvisati dell'assemblea condominiale, altrimenti le deliberazioni della medesima sarebbero irregolari. Seguendo, pertanto questo principio, in caso di comproprietà è necessario convocare tutti i soggetti interessati, affinché possa validamente riunirsi e decidere la detta assemblea. Tale principio ha trovato rispondenza anche in una decisione del Tribunale di Grosseto (sent. n. 565/2018), secondo la quale tutti i comproprietari devono essere convocati alla riunione affinché, questi possano nominare il loro rappresentante: la legge, infatti, impone che all'assemblea non partecipino tutti i contitolari, ma soltanto il loro rappresentante, debitamente investito di questo potere (art 67 Disp Att cod civ). Occorre, quindi, convocare tutti i comproprietari, inviando l'apposito e specifico avviso, onde evitare contestazioni successive. Cosa succede se non vengono convocati tutti i comproprietari?[Torna su] Secondo il Tribunale di Grosseto, quindi, qualora la convocazione non sia rivolta a tutti i comproprietari, il verbale assembleare sarebbe annullabile in quanto si determinerebbe l'irregolarità di una riunione evidentemente viziata dalla mancata convocazione di tutti i contitolari dell'immobile in questione. Ciò posto, entro quali termini il comproprietario escluso dalla convocazione potrebbe agire? Inoltre, i comproprietari regolarmente avvisati potrebbero a loro volta far valere la mancata comunicazione nei riguardi degli altri? Vediamo di risolvere anche questi ultimi due quesiti. Impugnazione del verbale[Torna su] Quanto al termine per impugnare il verbale assembleare, esso è di 30 giorni i quali decorrono dalla notifica del predetto verbale al comproprietario non convocato. E' importante precisare che legittimato attivo nell'impugnazione è solo ed esclusivamente il comproprietario non convocato, non certo gli altri titolari regolarmente avvisati dell'assemblea i quali nulla potranno eccepire in merito. |
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