Data: 06/04/2019 10:30:00 - Autore: Antonella Lamanna

Avv. Antonella Lamanna - La dichiarazione di fallimento � la sentenza con cui la sezione fallimentare del Tribunale nella cui circoscrizione un'impresa ha la sede principale, ne attesta il fallimento, appunto.

La natura della dichiarazione di fallimento

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L'inquadramento giuridico � nella Legge Fallimentare, ossia il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Trattasi di una sentenza avente, contemporaneamente:

- natura dichiarativa, poich� con essa si accerta la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare il fallimento: lo stato di insolvenza di un imprenditore che esercita un'attivit� commerciale, cio� la sua manifesta e non transitoria incapacit� di soddisfare regolarmente le obbligazioni;

- natura costitutiva, poich� produce una serie di effetti giuridici nei confronti di soggetti interessati (cio� il fallito ed i creditori) che mirano ad assicurare la conservazione dell'ammontare dell'attivo e la cristallizzazione del passivo.

La sentenza de qua nomina il giudice delegato per la procedura ed il curatore; inoltre stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si proceder� all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza; infine, assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La sentenza viene notificata al debitore e comunicata per estratto al pubblico ministero, al curatore e al richiedente il fallimento.

Gli effetti per il fallito

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Il fallito viene privato, a far data dalla dichiarazione di fallimento, della disponibilit� e dell'amministrazione dei suoi beni (di cui per� conserva la propriet�); pi� precisamente, sia di quelli anteriori al fallimento sia di quelli che gli pervengono durante la procedura; l'imprenditore non pu� pi� compiere atti di disposizione del patrimonio e perde altres� il diritto a percepire i frutti provenienti dal godimento di essi.

Quest'effetto di natura patrimoniale viene indicato come "spossessamento", da cui sono esclusi:

  • i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

  • gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ci� che il fallito guadagna con la sua attivit� entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

  • i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi;

  • le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il fallito inoltre ha l'obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza che abbia ad oggetto i rapporti che fanno parte del fallimento e le scritture contabili, i bilanci e gli elenchi dei creditori (entro tre giorni dalla dichiarazione di fallimento) nonch� di comunicare eventuali modifiche della propria residenza o del proprio domicilio.

Gli effetti per i creditori

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Quanto agli effetti nei confronti dei creditori, le norme mirano a proteggere il patrimonio fallimentare dalle iniziative dei singoli creditori, al fine di realizzare la c.d. "par condicio creditorum": tutti i creditori dell'impresa fallita concorrono insieme per vedersi pagati i propri crediti, in condizioni di parit� di trattamento, salvo cause legittime di prelazione (ad esempio, i creditori privilegiati hanno diritto di essere pagati integralmente, con prelazione sul prezzo dei beni che formano oggetto di garanzia o privilegio mentre i creditori chirografari saranno soddisfatti in proporzione al proprio credito, con il residuo dell'attivo fallimentare).

Il principio del "concorso" comporta che il diritto a partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni del fallito sostituisce ogni azione individuale di rivalsa sul debitore; pertanto, tutti i creditori dovranno accedere alla medesima ed unica procedura "concorsuale", appunto, presentando istanza di insinuazione al passivo.

Un ulteriore effetto della dichiarazione di fallimento � la possibilit� di compensazione del debito del creditore verso il fallito e il credito che il fallito stesso ha verso il medesimo, anche se tale credito non � scaduto alla data del fallimento.

Nei confronti dei creditori, sono inefficaci atti a titolo gratuito compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, nonch� i pagamenti anticipati dei crediti che vadano a scadere nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, effettuati dal fallito nei due anni precedenti la sentenza fallimentare, presumendoli avvenuti in frode ai creditori.

Il legislatore riconosce al curatore la facolt� di chiedere giudizialmente che venga dichiarata l'inefficacia degli atti compiuti dal debitore fallito in pregiudizio dei creditori, promuovendo l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Gli effetti processuali

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Il fallito perde capacit� processuale con riferimento ai rapporti che sono oggetto del fallimento.

La sentenza produce ex lege l'interruzione dei processi aventi ad oggetto i rapporti compresi nel fallimento.

Viene legittimata, per il curatore l'esperibilit� della azione revocatoria fallimentare, entro tre anni dalla dichiarazione e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell'atto, a pena di decadenza) privando di effetto gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito nell'anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento.

Tanto poich� il debitore, nel lasso di tempo che intercorre fra l'insorgere dello stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento, potrebbe compiere atti pregiudizievoli degli interessi dei creditori, oppure a favore di alcuni creditori e a danno di altri.

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