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Data: 30/03/2019 14:00:00 - Autore: Filippo Antonelli Avv. Filippo Antonelli - A seguito della recentissima introduzione delle nuove disposizioni di modifica al codice penale, proviamo a fare chiarezza su alcuni punti chiave, analizzando la ratio della ormai nota novella legislativa sulla legittima difesa. Leggi Legittima difesa: la riforma è legge Legittima difesa: le principali modifiche normativeEcco le principali modifiche normative: Art. 52 c.p. – Difesa legittima1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa [55; 2044 c.c.]. 2. Nei casi previsti dall'art. 614 primo e secondo comma, sussiste SEMPRE il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) La propria o altrui incolumità; b) I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. 3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. 4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coercizione fisica, da parte di una o più persone.
Art. 55 c.p. – Eccesso colposo1. Quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51-52-53 e 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 52 la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'art. 61 primo comma n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Art. 2044 c.c. – Legittima difesa1. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri [52 c.p.]. 2. Nei casi di cui all'art. 52 commi secondo, terzo e quarto del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. 3. Nel caso di cui all'art. 55 secondo comma del codice penale, al danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
Art. 115 bis D.P.R. 115/2002 – Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persone nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa1.L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al Ctp di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'art. 52 commi secondo, terzo e quarto del codice penale nonchè all'art. 55 secondo comma del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli artt. 82 e 83, ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'art. 82 comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita. 2. Nel caso in cui a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata. […]
Brevi riflessioni nell'immediatoLe conseguenze per così dire immediate di questa ennesima novella normativa che modifica il nostro codice penale, ma anche altre disposizioni di cui al codice civile ad esempio, non sembrano essere così nette ad un livello meramente pre-processuale. Al di là degli slogan che sottendono modifiche normative come quella in oggetto, a ben vedere ciò che cambia a livello procedurale non è poi così macroscopico. Come aveva già ampiamente argomentato l'Unione delle Camere Penali Italiane, tramite il Presidente Gian Domenico Caiazza, se l'intento principale di questa riforma era quello di creare una zona franca per chi compie un omicidio, seppure nel caso particolare di cui si tratta, allora tale intento è in ogni caso fallito. Gli interventi in merito all'eccesso colposoGli interventi in merito al c.d. eccesso colposo e al testo sulle spese di giustizia sono stati da più parti auspicati e condivisi, anche dalle stesse Camere Penali seppure con alcuni accorgimenti, poiché il riferimento al c.d. "grave turbamento" creerà non pochi problemi interpretativi nelle aule di giustizia, così come nelle Procure. La prova del grave turbamento è sicuramente ardua da produrre, se non per presunzioni oggettive. Ciò che tuttavia non è stato sufficientemente considerato dal legislatore è il profilo della ratio della novella. La ratio della novellaCome già sottolineato dall'Unione delle Camere Penali Italiane in tempi non sospetti, infatti, l'intervento normativo sulla causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p. non tiene in ogni caso conto della sua operatività: essa interviene in presenza di una condotta oggettivamente criminosa. Si tratta infatti pur sempre di un omicidio. Gli intenti del Legislatore erano infatti quelli di impedire che la vittima di una tentata rapina/furto in abitazione che abbia sparato ed ucciso il rapinatore, dovesse subire la pesante onta di un'indagine per il reato di omicidio, nel suo esempio più comune. Tale onta emotiva ha portato infatti ad una novella che non proteggerà affatto la vittima di cui sopra nella fase c.d. pre-processuale, ovvero di indagine. Questo perché, come già sottolineato dalle Camere Penali, non c'è modo alcuno di ottenere una zona franca – per previsione normativa – che faccia salvo il cittadino da una valutazione giurisdizionale di un comportamento che sia oggettivamente criminoso e penalisticamente rilevante. Ciò non è possibile a livello di ratio, di concetto, poiché una causa di giustificazione va sempre riferita ed applicata al caso concreto. Inoltre con tali modifiche normative vengono sensibilmente ridotti gli spazi interpretativi e di azione dei Giudicanti, con conseguente impossibilità di stabilire se davvero l'aggressore sia entrato in casa contro la volontà del proprietario, se le intenzioni siano state clamorosamente fraintese ecc. Ma tale valutazione, pur nelle sensibili difficoltà in cui sarà inserita, dovrà essere svolta in ogni caso da un P.M. o da un Giudice, nella sua configurazione astrattamente illecita. Per fare ciò, sarà inevitabile inserire l'autore del fatto nel registro degli indagati. Pertanto è quantomai pericoloso sbandierare e pubblicizzare il messaggio della "difesa sempre legittima", nonché della conseguente libertà nell'utilizzo di armi. Con riferimento all'utilizzo ma ancora prima alla disponibilità del possesso di un'arma da fuoco, si resta inoltre in attesa delle promesse modifiche normative in tal senso, che rischiano di complicare non poco la valutazione della riforma, con prospettive nuove e forse poco saggiamente considerate. Le modifiche al testo unico sulle spese di giustiziaUn'ultima considerazione attiene le modifiche al Testo Unico sulle spese di giustizia, secondo le quali (art. 8)in caso di proscioglimento, archiviazione, non luogo a procedere nell'ambito della legittima difesa domiciliare (art. 52 co. II - III e IV c.p.), le spese legali sono sostenute dallo Stato ai sensi della normativa di cui al gratuito patrocinio. Ciò tuttavia non vale in presenza di una legittima difesa di cui al co. I dell'art. 52 c.p., ossia una legittima difesa non domiciliare. Tutto ciò senza considerare lo svilimento della funzione principale del diritto penale, che è stato già ampiamente denunciato dagli organi di rappresentanza dell'Avvocatura e della Magistratura. Vai alla guida La riforma della legittima difesa Avv. Filippo Antonelli Foro di Forlì-Cesena filippo.antonelli@me.com LinkedIn: Filippo Antonelli
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