Data: 26/08/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La disposizione di cui all'art. 295 del codice di procedura civile che prevede la sospensione del processo quando si deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, richiede non un mero collegamento tra le due emanande statuizioni, ma un vero e proprio vincolo di consequenzialità, per cui l'altro giudizio (sia esso civile, penale o amministrativo) pendente tra le stesse parti, deve investire una questione che rivesta carattere di pregiudizialità.
Deve configurarsi cioè come un indispensabile antecedente logico e giuridico la cui soluzione modifichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n. 10177 del 12 luglio 2002) confermando una sentenza di merito che aveva escluso la pregiudizialità di un giudizio penale a carico del dipendente di una banca per il concorso con altri coimputati in vari reati e il giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare adottato sulla base di censure di carattere professionale non essendo stata contestata la correità in truffa ai danni dell'istituto.

Tutte le notizie