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Data: 31/03/2019 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La squadra di casa dovrà risarcire lo spettatore danneggiato dal petardo lanciato dal settore ospiti. Sussiste la responsabilità contrattuale del club che non ha dimostrato che l'inesatta esecuzione della prestazione era determinata da impossibilità di adempiere per causa non imputabile. È quanto emerge dall'ordinanza n. 8763/2019 (qui sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso della Juventus FC Il casoLa società si era vista condannare dal giudice d'appello al risarcimento dei danni subiti da un tifoso che si trovava nella curva Nord dello stadio delle Alpi di Torino ed era stato colpito da un petardo lanciato dalla tifoseria ospite. A seguito dell'esplosione del petardo, il tifoso riportava serie menomazioni per le quali gli veniva riconosciuta un'invalidità del 46%. Il Tribunale, in prime cure, aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non sussistente la responsabilità contrattuale della squadra per l'ipotesi di lancio del petardo. In particolare, non sarebbe emersa alcuna responsabilità ex art. 2050 c.c., avendo la società fatto tutto il possibile per evitare l'ingresso e il lancio di oggetti esplodenti. Non sarebbe sussistita, stante l'assenza di colpa, anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.. mentre la condotta scorretta dello spettatore, che aveva raccolto il petardo che poi era scoppiato in mano anziché allontanarsi dopo la caduta del fumogeno, costituiva caso fortuito escludente anche la resposanbilit- ex art. 1227. Di diverso avviso la Corte territoriale che, invece, condanna la Juventus FC a pagare al tifoso quasi 80mila euro di danni ritenendo sussistente il nesso di causalità e mancante, invece, la prova della colpa esclusiva del danneggiato. Stante la responsabilità contrattuale, i giudici liquidano i danni sulla base delle tabelle di Milano Juventus: maxi risarcimento al tifoso colpito da un petardoLa ricostruzione del giudice del gravame viene condivisa anche dalla Corte di Cassazione, che respinge tutte le doglianze della squadra di casa che non riescono a scardinare l'impianto argomentativo. Il club, infatti, non ha dimostrato che l'inesatta esecuzione della prestazione era determinata da impossibilità di adempiere per causa non imputabile. Certo, la distanza di 10 metri tra le opposte tifoserie era una precauzione che aveva risolto il problema del contatto tra queste e limitato grandemente il lancio di oggetti tra tifosi posti sullo stesso livello, ma non aveva escluso quello dei lanci in diagonale tra persone poste su diversi livelli, un rischio concreto e noto. Pertanto, la misura adottata dalla Juventus viene ritenuta insufficiente per proteggere gli spettatori che si trovavano su diversi libelli. Il comportamento del danneggiato, che aveva allontanato il petardo con la mano destra poiché potenzialmente pericoloso, è ritenuto un gesto istintivo e fisiologico, soprattutto in mancanza della prova della possibilità di un'agevole fuga e di poter allontanare l'oggetto con un calcio senza danneggiare altri tifosi. In sostanza, non si è trattato di una causa sopravvenuta sufficiente a provocare da sola le lesioni e ad escludere il nesso causale. |
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