Data: 01/04/2019 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 8756/2019 della Cassazione (sotto allegata) ribadisce il principio secondo cui il consenso informato � un diritto talmente importante e irretrattabile della persona che, deve essere sempre rispettato da parte del sanitario. A escluderlo non rileva che l'intervento chirurgico sia stato eseguito correttamente. In assenza totale d'informazione infatti il paziente subisce comunque una lesione alla dignit� che caratterizza i momenti pi� cruciale di sofferenza fisica e psichica. Ragion per cui il giudicato intervenuto sulla domanda risarcitoria relativa sulla responsabilit� medica, non ostacola la proposizione di quella risarcitoria per mancata acquisizione del consenso informato.

La vicenda processuale

La Corte di Appello di Milano pronuncia sentenza sull'appello proposto dalla sig.ra E.S, in contraddittorio con un istituto ospedaliero e relativa compagnia assicurativa, confermando quella di primo grado, che ha dichiarato improcedibile la domanda di responsabilit� proposta dalla E.S. Nel corso del precedente giudizio, la E.S aveva dedotto solo la colpa professionale medica. I c.t.u. avevano rilevato "la mancanza di un reale consenso informato rispetto alla complicanza operatoria poi verificatasi", per cui la E.S aveva introdotto, in fase di precisazione delle conclusioni, "l'ulteriore profilo di responsabilit� per omessa informazione al paziente".

Il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria per colpa professionale medica in relazione all'intervento estetico di lifting e, stante la dichiarata tardivit� della domanda sul mancato consenso informato, "aveva adombrato la fondatezza di detta domanda." Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la E.S aveva convenuto in giudizio il medico e la relativa compagnia assicurativa "per sentire accertare e dichiarare la responsabilit� dei convenuti in ordine alla mancanza di consenso informato in relazione agli interventi di lifting subiti." La domanda risarcitoria era la conseguenza della mancata acquisizione, da parte del medico, del consenso informato, dopo aver fornito un'informazione sommaria e lacunosa, poich� se fosse stata informata adeguatamente dei rischi dell'intervento, la stessa avrebbe certamente rifiutato di sottoporvisi.

Il Giudice di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo che, considerato l'impedimentodelgiudicato, era "preclusa la possibilit� di una nuova azione funzionale al risarcimento di altri danni derivati dal medesimo illecito, pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio". La sentenza per� veniva impugnata dalla E.S, anche se la Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, confermando la pronuncia di primo grado. Ricorre quindi in Cassazione la soccombente, chiedendo di fissarsi la pubblica udienza. Resiste controparte.

Il risarcimento per assenza del consenso informato prescinde dal giudicato sulla colpa medica

Il motivo sollevato dalla ricorrente, su cui la Cassazione � chiamata a pronunciarsi � se, il giudicato intervenuto sulla responsabilit� medica � di ostacolo alla pronuncia sulla domanda risarcitoria derivante dalla mancata acquisizione del consenso informato della paziente.

Queste in sostanza le conclusioni degli Ermellini: "Occorre qui ribadire che la correttezza o meno del trattamentonon assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto � del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non � stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volont� consapevole delle sue implicazioni. Invero, il trattamento, eseguito senza previa prestazione di un valido consenso, avviene in violazione: sia dell'art. 32, 2� co., Cost. (a norma del quale nessuno pu� essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge); sia dell'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilit� della libert� personale con riferimento anche alla libert� di salvaguardia della propria salute e della propria integrit� fisica); sia dell'art. 33della I. n. 833/1978 (che esclude la possibilit� d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volont� del paziente, se questo � in grado di prestarlo e non ricorrono � presupposti dello stato di necessit�; ex art. 54 cod. pen.)."

Nel caso di specie quindi non opera il giudicato. Il diritto alla salute infatti � diverso da quello all'autodeterminazione. La questione del consenso informato non costituisce un "antecedente logico necessario" rispetto a quella sulla correttezza dell'intervento chirurgico. I fatti costitutivi della domanda risarcitoria per la lesione dei due distinti diritti sono diversi, per cui la "nuova" istanza relativa a uno di essi, non pu� considerarsi coperta dal giudicato formatosi sull'altra.

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