Data: 02/04/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - A far data dal 10 settembre 2017, � venuto meno il monopolio di Poste Italiane in materia di notificazioni. Tuttavia, gi� dal 2011, la riserva in favore di Poste era limitata alla sola notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Di conseguenza la notifica di un'ordinanza ingiunzione emanata dalla autorit� amministrativa ben poteva essere effettuata (nel 2014) da un servizio privato.

Tanto � stato precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8416/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'Assessorato alle Infrastrutture della Regione Sicilia contro un condominio di Messina.

L'autorit� amministrativa era intervenuta per sanzionare l'utilizzo, a fini irrigui, delle acque di un fondo di propriet� di terzi. Il Condominio, invece, interponeva con successo ricorso al Tribunale delle Acque ritenendo inesistente la notifica del verbale in quanto effettuata a mezzo di servizio di posta privata e non utilizzando quello universale (affidato, nella specie, alla s.p.a. Poste italiane).

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell'autorit� amministrativa, evidenzia che nel 2014 (anno in cui � stato notificato il provvedimento) vigeva la regola di cui all'art. 4 del d.lgs. 261/1999, come modificato dal d.lgs. 58/2011. In sostanza, un provvedimento avente natura di atto amministrativo, e non giudiziario o riguardante violazioni del CdS, poteva legittimamente essere notificato tramite posta privata.

Notifica tramite Poste Italiane: lo sviluppo normativo

Gli Ermellini richiamano i passaggi pi� importanti in materia, partendo dal d.lgs. n. 261/1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE, il quale, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, ha mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Il successivo d.lgs. n. 58/2011, intervenuto per recepire la Direttiva 2008/6/CE, ha stabilito che al fornitore del servizio universale sono affidati in via esclusiva i servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890/1982, nonch� i servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285/1992.
Da ultimo, l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124/2017, ha invece espressamente abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 261/99, con decorrenza dal 10/9/2017, facendo venir meno definitivamente l'attribuzione in esclusiva alla societ� Poste Italiane s.p.a. dei servizi di notificazione e aprendo il mercato anche agli operatori privati.

Atto amministrativo: legittima la notifica ante 2017 con poste private

Nel periodo che interessa il caso in esame, dunque, era riservata a Poste Italiane la sola notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada. Invece il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall'autorit� amministrativa competente, secondo le previsioni della L. n. 689/1981, � ritenuto dagli Ermellini avere natura di atto amministrativo.
Non trattandosi di atto giudiziario n� di atto concernente le violazioni al CdS, concludono le Sezioni Unite, risultava pertanto legittima la relativa notificazione effettuata tramite un servizio di posta privata.

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