Data: 04/07/2006 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 8192/2006) ha stabilito che ?non rientra tra i poteri dell'autorit� giudiziaria ordinaria sindacare nel merito le valutazioni della pubblica amministrazione competente per la individuazione delle zone soggette a vincolo paesaggistico al di fuori delle ipotesi normativamente stabilite?. I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che ?in materia di interventi edilizi rientra tra i compiti del giudice non solo quello di accertare la regolarit� formale dell'attivit� edilizia, per la presenza del corrispondente permesso di costruire, ma altres� sostanziale, mediante il riferimento ai parametri di legalit� urbanistica ed edilizia, presuppone che il controllo di legalit� venga effettuato alla luce della puntuale indicazione degli elementi normativi o degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, con i quali l'attivit� di trasformazione del territorio, malgrado l'autorizzazione ottenuta dall'indagato, risulti in contrasto?.
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