Data: 06/04/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'aggravante dell'incidente sotto l'influenza dell'alcool commesso di notte, tra le 22 e le 7 di mattina è prevista dall'art. 186 comma 2 sexies, comportando un aumento di pena, rispetto a quelle contemplate dal co. 2, da un terzo alla metà. Tale aggravante non scatta necessariamente quando nel sinistro sono coinvolti più veicoli. Come ha precisato la Cassazione nella recente sentenza n. 14267/2019 (sotto allegata) infatti, anche se il conducente del veicolo va fuori strada a causa dello stato di alterazione cagionato dall'alcool, senza il coinvolgimento di altri soggetti o veicoli, l'aggravante dell'ora notturna risulta applicabile. E' sufficiente infatti che l'incidente abbia dato vita a una turbativa del traffico potenzialmente dannosa.

L'aggravante del sinistro sotto l'influenza dell'alcool in ora notturna

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L'art 186 del Codice della Strada punisce la guida sotto l'influenza dell'alcool, con sanzioni amministrative che aumentano all'aumentare della percentuale di tasso alcolemico accertato. In caso di sinistro cagionato da soggetto in stato di ebbrezza le sanzioni aumentano ulteriormente, viene disposto il fermo del veicolo e la revoca della patente nei casi in cui il tasso alcolemico superi determinati limiti. Un'ulteriore aggravante applicabile in caso di sinistro cagionato dal conducente in stato di ebbrezza è quella contemplata dal comma 2- sexies dell'art 186 C.d.S, il quale prevede che "L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7."

Guida in stato di ebbrezza: sanzioni

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Il comma 2 dell'art 186 del Codice della Strada richiamato dal comma 2 sexies, che contiene le sanzioni base sulle quali vengono calcolati gli aumenti di pena da un terzo alla metà previsti in caso di reati commessi in ora notturna, così dispone:

  • sanzione amministrativa da Euro 544 a Euro 2.174, se viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) a cui si aggiunge la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, se viene accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) a cui consegue la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, se viene accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) a cui consegue in ogni anche la sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di viene raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se viene applicata la sospensione condizionale, si dispone la confisca del veicolo a meno che questo appartenga a persona estranea al reato.

Applicabile l'aggravante del sinistro notturno anche se il conducente va fuori strada

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In tema di aggravante dell'incidente sotto l'influenza dell'alcool in ora notturna, si è pronunciata di recente la Cassazione con la sentenza n. 14267/2019. Nel caso di specie, la corte respinge il ricorso dell'imputato, condannato in primo e secondo grado per il "reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.S., perché essendosi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica- con tasso alcolemico accertato mediante etilometro, pari a gr/l 2,55 alla prima misurazione ed a gr/l 2,57 alla seconda prova - aveva provocato un sinistro stradale, con l'aggravante di avere commesso il fatto in ora notturna."

La questione sollevata dall'imputato nel presente ricorso ruota sostanzialmente attorno alla nozione di "incidente" visto che, di fatto l'imputato è uscito solo fuoristrada, senza coinvolgimento alcuno di altri veicoli o persone. La Cassazione però, in totale disaccordo con l'imputato precisa che: "ai fini dell'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, è stato ritenuto che - nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che - per affermarne la sussistenza - è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 - dep. 31/10/2012).

Per gli Ermellini la Corte d'Appello ha correttamente ed esaustivamente motivato la sentenza in quanto ha chiarito che l'imputato "finì in un dirupo, dirigendosi fuori strada, anziché impegnare la rotatoria, e dato atto che la ricostruzione dell'evento è emersa dalle dichiarazioni testimoniali di uno degli operanti intervenuti, ha ritenuto che, in mancanza di ogni ulteriore chiarimento da parte dell'interessato sulla sussistenza di cause esterne e diverse, il prodursi del sinistro fosse riferibile allo stato di alterazione alcolica del ricorrente."

Ai fini dell'applicabilità dell'aggravante prevista per il fatto commesso "in ora notturna" quindi è sufficiente che l'incidente sia conseguenza dello stato d'alterazione determinato dall'assunzione di bevande alcoliche, senza che rilevi o meno il coinvolgimento di altri veicoli o persone.

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