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Data: 07/04/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Ammissibile il sequestro preventivo, ma è necessario lasciare un importo non inferiore ad almeno il triplo dell'assegno sociale a carico di chi accredita sul conto corrente solo i ratei di pensione che costituiscono l'unica fonte di reddito. Il D.L. n. 83/2015 ha, infatti, riscritto l'art. 545 c.p.c. e garantito il minimo vitale quando quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, salvi gli specifici limiti riguardanti accrediti successivi. E la norma può essere applicata anche in materia di sequestro preventivo al fine di garantire i diritti inalienabili della persona. La vicenda[Torna su] Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 13422/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un'anziana signora che aveva contestato il sequestro preventivo del saldo del conto corrente su cui erano confluiti i ratei della sua pensione. In Cassazione, la signora ribadisce l'assunto dell'insequestrabilità di somma eccedente la quota pignorabile del rateo pensionistico, a fronte del fatto che sul conto corrente confluivano solo le somme relative alla pensione. Pignorabilità e sequestrabilità delle pensioni[Torna su] Gli Ermellini rammentano, in prima battuta, che anche in materia di sequestro preventivo, possono applicarsi i principi dettati da norme speciali in materia di limiti di pignorabilità e sequestrabilità di somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, limiti volti a garantire i diritti inalienabili della persona (cfr. Cass., n. 15795/2015). Il provvedimento rimarca anche i plurimi interventi della Corte costituzionale, riferiti al c.d. minimo vitale, tale da giustificare i limiti all'azione di rivalsa dei creditori, anche se di incerta definizione, tanto da essere rimesso, in assenza di parametri definiti, alla valutazione del giudice dell'esecuzione. A questo punto, la Corte richiama l'art. 545 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2015: la norma prevede che alcune somme, tra cui quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Invece, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell'art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge. Sarà parzialmente inefficace il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dalla norma e dalle speciali disposizioni di legge. La riforma, dunque, ha dato rilievo alla distinzione tra crediti e risparmi, introducendo un diverso limite per le due tipologie, correlate al fatto che il pignoramento sia successivo all'accredito ovvero contestuale o precedente rispetto ad esso. Pensioni: i limiti al sequestro preventivo[Torna su] Secondo la Cassazione il limite stabilito in materia in impignorabilità dalla nuova formulazione dell'art. 545 c.p.c. può essere esteso anche alla materia del sequestro preventivo, proprio in funzione della tutela dei diritti involabili e della garanzia del minimo vitale. Di conseguenza, anche nel caso in esame deve essere assicurato, in caso di accrediti effettuati prima dell'apposizione del vincolo, il minimo previsto dalla legge, in misura non inferiore al triplo dell'assegno sociale, senza che possa assumere rilievo la confusione con il restante patrimonio nell'ambito del conto corrente, purché sia attestata la causale dei versamenti. La signora ha costantemente dedotto che sul conto corrente erano accreditati solo i ratei di pensione costituenti sua unica fonte di reddito e il Tribunale, dando rilievo all'intervenuta confusione con il restante patrimonio, non si è confrontato con tale specifica deduzione. Risulta dunque necessario, secondo gli Ermellini, verificare la causale degli accrediti e assicurare, se del caso, a fronte degli accrediti anteriori all'apposizione del vincolo, almeno una somma non inferiore al triplo dell'assegno sociale, salvi gli specifici limiti riguardanti accrediti successivi. Il provvedimento va dunque annullato con rinvio.
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