Data: 06/04/2019 17:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax � C'� l'obbligo di comunicazione periodica al Fisco dell'Iva trimestrale per i soggetti che gestiscono i mercati virtuali e che dovranno rendicontare ogni tre mesi per ciascun fornitore il numero totale dei beni venduti e dei prezzi. Ad introdurre quello che � stato gi� ribattezzato lo "spesometro" delle vendite online � il decreto crescita approvato nei giorni scorsi dal Governo.

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Spesometro vendite online da luglio 2019

La prima scadenza fissata dal decreto crescita � luglio 2019. Il nuovo obbligo che mette le vendite online sotto la lente del fisco prevede l'invio obbligatorio di una comunicazione Iva trimestrale per le vendite a mezzo e-commerce.

Si tratta di un intervento antifrode per favorire la compliance in materia di Iva sul commercio elettronico. In tale ottica, l'articolo 11-bis del dl n. 135/2018, convertito nella legge n. 12/2019, ha attribuito alle piattaforme digitali che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet e computer il ruolo di soggetti che comprano e rivendono i beni al consumatore finale. Tali soggetti, meno numerosi e fiscalmente pi� affidabili dei singoli venditori terzi che si avvalgono delle piattaforme, dovranno assolvere l'Iva mediante reverse charge. Col decreto il governo anticipa il recepimento della direttiva Ue 2017/2455.

Facilitatore e sanzioni

Il facilitatore di transazioni deve trasmettere al Fisco i dati delle operazioni. Le modalit� attuative saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione dovr� essere dettagliata e contenere, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unit� vendute in Italia e il valore delle vendite. L'obbligo riguarder� sia i beni importati che quelli venduti all'interno dell'UE. Le sanzioni sono rilevanti: il soggetto passivo che non adempier� all'invio della comunicazione trimestrale o che trasmetter� i dati in modo incompleti sar� considerato debitore d'imposta, laddove non dimostri il corretto assolvimento degli obblighi Iva del fornitore.


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