Data: 08/04/2019 20:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Se il provvedimento giudiziale che liquida le spese processuali nulla dici circa le spese forfettarie del difensore, l'avvocato avrà diritto al rimborso nella misura del 15% del compenso totale, che costituisce la misura massima spettante di regola al professionista e che il giudice potrà soltanto diminuire motivando sul punto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 9385/2019 (qui sotto allegata).

La vicenda

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Il ricorrente lamentava che la sentenza impugnata avesse meramente liquidato il compenso "oltre al rimborso delle spese forfetarie", senza nulla specificare circa la percentuale di esso. La mancata determinazione avrebbe concretato una violazione di legge.

Rimborso delle spese forfettarie

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Di contrario avviso gli Ermellini secondo l'interpretazione fornita dell'art. 2 del d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. 247/2012.

La legge ha affidato a un decreto ministeriale la fissazione della "misura massima" del rimborso delle spese forfettarie, cioè delle spese di solito sostenute durante una causa dal difensore, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa.

Pertanto, il loro rimborso è dovuto anche senza la prova degli esborsi, secondo una misura predeterminata dalla legge, spettante automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione
specifica e di apposita istanza, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (cfr. Cass. n. 4209/2010).

Spese forfettarie: rimborso di regola del 15% del compenso totale

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Per la Cassazione deve considerarsi che affermare come "dovuta ... una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione" significhi, a un tempo, aver fissato il massimo percentuale del rimborso (appunto nel 15%) e aver stabilito che "di regola", come detto, e quindi anche quando nulla si dica nel provvedimento di liquidazione, spetti tale massimo, derogabile solo in peius con apposita motivazione

Di conseguenza, i giudici enunciano il principio di diritto secondo cui: "Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L. n. 247/2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice".


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