Data: 07/04/2019 15:00:00 - Autore: Cristina Monteleone
Dott.ssa Cristina Monteleone - Con la sentenza in commento (n. 7836/2019 sotto allegata), la Suprema Corte ha ritenuto integrato il delitto di rapina impropria aggravato dalla presenza di due o più persone riunite anche qualora la persona offesa abbia avuto percezione di uno solo dei correi.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la ratio di tale aggravante è determinata dalla maggiore potenzialità criminosa dovuta alla compresenza dei correi e delle maggiori probabilità che l'azione criminosa venga portata a termine con successo, in ragione del maggior numero di soggetti attivi del reato.

La vicenda

Il ricorrente impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Appello Territoriale con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. per essersi impossessato di un'autovettura e avere trascinato la persona offesa per alcuni metri al fine di provocarne la caduta e guadagnarsi quindi l'impunità.
Secondo l'impostazione difensiva, i Giudici di secondo grado avrebbero errato nel ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1.
In particolare, la difesa riteneva che tale aggravante dovesse essere esclusa in ragione: della mancata percezione da parte della persona offesa della presenza di un ulteriore correo, dell'intervento di quest'ultimo in un momento successivo alla consumazione del reato e della condotta del coimputato finalizzata a intralciare l'intervento di un soggetto diverso dalla persona offesa.
Con il secondo motivo di doglianza, inoltre, il ricorrente ritiene che la condotta ascrittagli dovrebbe essere riqualificata in furto aggravato (artt. 624 - 625 cod. pen.).

La decisione

In adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Suprema Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante delle più persone riunite sia integrata dalla simultanea presenza di due o più soggetti attivi del reato, mentre la mancata consapevolezza da parte del soggetto passivo del reato non può escludere la sussistenza della circostanza aggravante.
La Corte di Cassazione ha chiarito altresì che la ratio ispiratrice dell'inasprimento della pena edittale del reato scaturisce dalla maggiore potenzialità di successo del delitto attesa la realizzazione della condotta criminosa da parte di due o più soggetti agenti.
La presenza contemporanea di più soggetti attivi, infatti, importa la possibilità per i coimputati di fare affidamento gli uni sugli altri e di avere maggiori probabilità che l'azione delittuosa si risolva con esito favorevole.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le concrete modalità del fatto (trascinamento per alcuni metri della persona offesa e sua caduta a terra, a seguito della condotta di guida del rapinatore) integrino gli estremi dell'elemento costitutivo della violenza richiesto dal delitto di rapina.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha richiamato un orientamento giurisprudenziale pacifico e risalente (n. 9005/1984) il quale ha ritenuto che il trascinamento della persona offesa aggrappatasi all'autovettura e la condotta del rapinatore diretta a provocare la caduta della persona offesa integri gli estremi dell'elemento della violenza richiesta dalla norma incriminatrice dell'art. 628 del codice penale.
La Corte ha, dunque, rigettato il ricorso proposto dall'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.

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