Data: 08/04/2019 12:30:00 - Autore: Marco Sicolo
Avv. Marco Sicolo - Con l'espressione lavoro nero, o lavoro sommerso, si fa riferimento a tutte quelle attività lavorative svolte senza che siano effettuate le necessarie comunicazioni, in particolare quelle relative all'assunzione, ai competenti enti pubblici (Centri per l'impiego, enti previdenziali).

Il lavoro nero può essere svolto in un contesto aziendale oppure in maniera autonoma (es. lavoro domestico). A seconda dei casi, quando viene accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, sono diverse le conseguenze e le sanzioni sul piano civile, fiscale e penale relative alla condotta del datore e a quella del lavoratore.

La maxisanzione per il lavoro nero

Nell'ambito di un'azienda, la scelta di mantenere occultato un rapporto di lavoro subordinato discende, solitamente, da un'esigenza del datore, che preferisce non sostenere i costi relativi alla regolare retribuzione del dipendente e alla sua copertura assicurativa e previdenziale.

L'omessa comunicazione al Centro per l'Impiego dell'instaurazione del rapporto di lavoro (assunzione), viene punita con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun lavoratore irregolare.

Inoltre, al datore viene applicata la c.d. maxisanzione, applicabile per ciascun lavoratore impiegato in modo irregolare. Gli importi della maxisanzione sono articolati come segue:

• da euro 1.800 a euro 10.800, se il rapporto di lavoro in nero è in essere da non più di 30 gg;

• da euro 3.600 a euro 21.600, se il rapporto di lavoro in nero è in essere da un periodo compreso tra 31 e 60 gg;

• da euro 7.200 a euro 43.200, se il rapporto di lavoro in nero è in essere da un periodo superiore a 60 gg.

Gli importi indicati sono il risultato dell'aumento del 20% disposto dalla legge di bilancio 2019, rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente. Tali importi si applicano, pertanto, a tutti quei casi in cui la condotta è da ritenersi realizzata dal 2019 in poi (quindi, ad es., anche a quei rapporti di lavoro irregolare iniziati nel 2018 ma terminati nel 2019).

Maggiorazioni e casi di esclusione

Sono previste maggiorazioni degli importi sopra indicati nei casi di reiterazione dell'illecito, impiego di minori, impiego di personale straniero sprovvisto di permesso di soggiorno, mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza.

La maxisanzione non viene applicata in caso di lavoro domestico. In ambito aziendale, essa non si applica quando risulti che l'intenzione del datore non era quella di occultare l'esistenza del rapporto di lavoro, o quando lo stesso si attivi spontaneamente per la regolarizzazione del rapporto.

Diffida obbligatoria

Il datore di lavoro può ottenere l'applicazione della sanzione in misura minima se assume il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno tre mesi (c.d. diffida obbligatoria).

Sospensione dell'attività

Se viene accertato che oltre il 20% dei lavoratori presenti in azienda ha un rapporto di lavoro irregolare, scatta anche il provvedimento di sospensione dell'attività aziendale.

La regolarizzazione del rapporto di lavoro

Le conseguenze a carico dell'azienda non finiscono qui.

Infatti, dal punto di vista civilistico, una volta che gli enti competenti abbiano accertato la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato tra le parti, il lavoratore ha il diritto di adire il Tribunale ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di regolarizzare il rapporto.

Il lavoratore, contestualmente, ha anche diritto a vedersi riconosciuti tutti gli emolumenti arretrati a cui avrebbe avuto diritto se il rapporto fosse stato regolare: differenze retributive, compensi per straordinario, Tfr.

Inoltre, l'azienda deve rispondere anche per il mancato versamento dei contributi previdenziali Inps e dei premi assicurativi Inail.

Le conseguenze per il lavoratore

Anche il lavoratore irregolare, dal canto suo, rischia di incorrere in sanzioni importanti.

Se, infatti, venga appurato che il lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro in nero con l'azienda, abbia percepito misure economiche di sostegno in quanto risultava ufficialmente disoccupato, egli da un lato dovrà restituire quanto illegittimamente percepito; dall'altro sarà destinatario delle misure sanzionatorie penali per aver dichiarato il falso (c.d. falso ideologico) all'ente pubblico responsabile dell'erogazione delle suddette misure.


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