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Data: 09/04/2019 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La parte che non può presenziare personalmente davanti al mediatore, ben potrà farsi sostituire dal proprio difensore o da altro soggetto, previa specifica procura notarile avente ad oggetto sia la partecipazione alla mediazione che il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 8473/2019. Gli Ermellini hanno enunciato un importante principio di diritto che si innesta nel solco di un contrasto giurisprudenziale circa la condizione di procedibilità relativa al previo esperimento del tentativo di mediazione (leggi: Procedimento di mediazione e presenza personale delle parti). Recependo le indicazioni della Suprema Corte, l'ASS.I.O.M. (Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione) ha quindi predisposto un modulo da utilizzare per conferire la procura speciale per la procedura di mediazione, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione.
Mediazione: procura speciale per farsi rappresentare dall'avvocato[Torna su] Nella summenzionata pronuncia, gli Ermellini hanno eseguito un'analisi puntuale del d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., adottato in attuazione dell'art. 60 della L n. 69/2009, in materia di mediazione civile e commerciale. Nonostante l'art. 8 del d.lgs. n. 28 preveda che, al primo incontro e a quelli successivi (fino al termine della procedura), le parti debbano partecipare personalmente, con l'assistenza dell'avvocato, il Collegio ritiene che la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. Dunque, "in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona". La Cassazione, pertanto, ritiene "che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore". Mediazione: la delega alla partecipazione[Torna su] Allo scopo di validamente delegare un terzo, eventualmente anche il proprio difensore, alla partecipazione alle attività di mediazione, ha spiegato la Corte, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura speciale sostanziale. Tale procura notarile dovrà contenere lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e, altresì, il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, dovrà essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia). Sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, spiega la Corte, non si potrà conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Sarà dunque necessario, anche in questo caso, che la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione rilasci una procura sostanziale. Il modulo di procura speciale per la procedura di mediazione di ASS.I.O.M.[Torna su] In aderenza ai principi enunciati nella sentenza n. 8473, l'Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione ha predisposto un modulo (scaricabile sul sito Assiom alla voce procura speciale mediazione civile e sotto allegato in pdf) da utilizzare per il rilascio della procura speciale per la procedura di mediazione. In primis, la parte dovrà indicare il soggetto a cui intende conferire procura "affinché in suo nome, in sua vece e per suo conto intervenga avanti l'organismo di mediazione nel procedimento di mediazione". Ancora, il modulo richiede di "specificare dettagliatamente l'oggetto della mediazione". Vengono, poi, puntualmente elencati tutti i poteri che vengono conferiti al nominato procuratore, ovvero: "promuovere la mediazione/aderire alla procedura di mediazione, intervenire al primo incontro e agli eventuali successivi, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, pagare ed incassare somme, pagare gli oneri dovuti all'organismo, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell'esecuzione dell'accordo, assumere obblighi di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento qualora vi sia l'accordo di tutte le parti del procedimento". |
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