Data: 08/04/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il Tribunale di Pordenone, innanzi al quale sono comparse due donne per veder dichiarare lo scioglimento della loro unione civile, ha ritenuto di stabilire a carico della parte più debole un assegno di "divorzio", in realtà più un mantenimento "provvisorio" in attesa della fase contenziosa, a seguito della prima udienza nel procedimento per lo scioglimento dell'unione (provvedimento qui sotto allegato).

Assegno divorzile e unioni civili: valgono i principi delle Sezioni Unite

Esperito un tentativo di conciliazione e verificato che, nel caso di specie, la stessa non risultava praticabile, il Presidente Gaetano Appierto, pur riservandosi eventuali approfondimenti in sede istruttoria, ha ritenuto opportuno applicare all'assegno a seguito dello scioglimento dell'unione civile le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile. E ciò "anche per ragioni di pari trattamento, costituzionalmente orientato".

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Nella vicenda in esame, in particolare, è apparso quale dato assolutamente pacifico lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, come emerso dalle dichiarazioni dei redditi depositate e dalla ricostruzione dei rispettivi patrimoni, come lealmente tratteggiati dalle parti nel corso dell'udienza.

Uno squilibrio che, per quanto in misura marginale, è apparso al giudice riconducibile a scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti, compreso il periodo di convivenza "di fatto" prima della celebrazione dell'unione civile.

Il giudicante, in sostanza, ha ritenuto di dare rilevanza anche al periodo precedente l'unione civile tra le due donne, avvenuta nel 2016, anche perché solo con la promulgazione della legge Cirinnà la coppia ha potuto "legalizzare" il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di matrimonio.

Unioni civili: assegno "divorzile" al coniuge economicamente più debole

È apparso "altamente verosimile" che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, iniziata già nell'autunno del 2013, fossero state adottate dalla parte economicamente più debole delle decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza e attività lavorativa dettate non solo dalla maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza (Pordenone anziché Venezia), ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria compagna, non comprimendo il tempo libero con le ore necessarie per il trasferimento tra le due città per almeno due volte al giorno.

In sostanza, con scelte riconducibili alla vita comune, la signora ha costituito un nuovo proprio centro di interessi a Pordenone, rinunciando a una attività lavorativa leggermente meglio remunerata rispetto a quella attuale.

Inoltre, quanto alla quantificazione dell'assegno, il Tribunale sottolinea che il rapporto tra le due partner è durato un quinquennio e che non sembrano emergere convincenti elementi da giustificare una componente compensativa dell'assegno dovuto alla parte più debole. In conclusione, sussiste senz'altro un effetto perequativo per perdita di chance.

Stante tali presupposti, il giudice ritiene equo e proporzionale fissare in 350,00 euro mensili l'importo provvisorio dell'assegno posto a carico della parte economicamente più forte, la quale si trova ancora nell'abitazione condivisa all'epoca della relazione.

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