Data: 05/07/2006 - Autore: lapraticaforense.it
Nell'ottica aziendalistica che presiede l'attivit� farmaceutica, deve ritenersi applicabile il criterio di imputazione della responsabilit� desumibile dall'art. 2236 c.c. in base al quale ?se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt�?, il prestatore d'opera risponde dei danni solamente in caso di dolo o colpa grave escludendo la responsabilit� del farmacista e della struttura per colpa lieve, dovendosi ritenere superate le critiche relative alla difficolt� di applicazione dell'art. 2236 c.c. alla struttura farmaceutica e non al singolo professionista. La parte lesa pu� esperire ... Leggi articolo completo su www.lapraticaforense.it
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