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Data: 09/04/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Limiti al sequestro di somme riconducibili allo stipendio dell'imputato. Questo il tema affrontato dalla Cassazione n. 14606/2019 (sotto allegata) in una vicenda che ha avuto come protagonista un soggetto che, condannato per omesso versamento dell'Iva, si è visto sequestrare il conto corrente su cui confluiva lo stipendio. La Cassazione però ha posto dei limiti. Accogliendo la tesi del difensore infatti ha sancito il principio secondo il quale il sequestro preventivo effettuato per procedere alla confisca per equivalente non può eseguirsi sulle somme pari al triplo della pensione sociale giacenti sul conto corrente del destinatario della misura cautelare se queste somme rappresentano la retribuzione di un rapporto di lavoro o d'impiego. I limiti al pignoramento dello stipendio previsti dall'art. 545 c.p.c si applicano quindi anche al sequestro se hanno ad oggetto lo stipendio. Indice:
Sequestro preventivo e crediti impignorabili[Torna su]
La sentenza della Cassazione ci offre l'occasione per analizzare il contenuto delle due norme che sono state prese in esame dalla Suprema Corte, l'art 321 c.p e l'art. 545 c.p.c
Sequestro preventivo dello stipendio: limiti[Torna su]
Il caso di cui si è occupata la Cassazione nella sentenza n. 14606/2019 (sotto allegata) ha a che fare con un episodio in cui un contribuente è stato condannato per il reato di cui all'art 10-ter del dlgs n. 74/2000 "Omesso versamento di Iva." Questo articolo prevede infatti che: "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta." Il Tribunale ha respinto l'appello avanzato dall'imputato avverso l'ordinanza con cui il Gip aveva rigettato l'istanza di restituzione delle somme presenti sul conto corrente bancario del reo e sottoposte a sequestro preventivo, in funzione dell'esecuzione della confisca. Per la difesa dell'imputato però se il sequestro ha ad oggetto lo stipendio, devono applicarsi i limiti di cui all'art 545 c.p.c in caso di pignoramento. Sequestro preventivo stipendio: valgono i limiti del pignoramento[Torna su]
La Cassazione accogliendo la tesi della difesa, sancisce un importante principio in tema di sequestro preventivo dello stipendio. Prima però gli Ermellini osservano che:
Essa precisa altresì che "Anche in sede penale, per contro, deve farsi applicazione del disposto di cui all'art. 545, sesto comma, cod. proc. civ. - introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. I), di. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., dalla I. 6 agosto 2015, n. 132 - secondo cui - le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge -." L'art 545 c.p.c è da considerarsi infatti una norma di principio generale il cui obiettivo è di garantire i diritti fondamentali di cui all'art. 2 della Costituzione. In conclusione occorre quindi affermare che: "il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto corrente del destinatario della misura allorquando sia certo che tali somme sono riconducibili ad emolumenti corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro o d'impiego." Vai alla guida Pignoramento dello stipendio: guida e fac-simile |
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