Data: 09/04/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Limiti al sequestro di somme riconducibili allo stipendio dell'imputato. Questo il tema affrontato dalla Cassazione n. 14606/2019 (sotto allegata) in una vicenda che ha avuto come protagonista un soggetto che, condannato per omesso versamento dell'Iva, si è visto sequestrare il conto corrente su cui confluiva lo stipendio. La Cassazione però ha posto dei limiti. Accogliendo la tesi del difensore infatti ha sancito il principio secondo il quale il sequestro preventivo effettuato per procedere alla confisca per equivalente non può eseguirsi sulle somme pari al triplo della pensione sociale giacenti sul conto corrente del destinatario della misura cautelare se queste somme rappresentano la retribuzione di un rapporto di lavoro o d'impiego. I limiti al pignoramento dello stipendio previsti dall'art. 545 c.p.c si applicano quindi anche al sequestro se hanno ad oggetto lo stipendio.

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Sequestro preventivo e crediti impignorabili

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La sentenza della Cassazione ci offre l'occasione per analizzare il contenuto delle due norme che sono state prese in esame dalla Suprema Corte, l'art 321 c.p e l'art. 545 c.p.c

  • Ai sensi dell'art. 321 c.p.p la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere disposta dal giudice con decreto motivato su istanza del Pm "Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati." Il sequestro preventivo quindi, come si può intuire dalla lettura della norma, è previsto in tutti quei casi in cui un soggetto abbia commesso un reato, per evitare che utilizzi l'oggetto della misura cautelare per commetterne altri o anche solo per aggravare quello già compiuto.
  • L'art 545 c.p.c dedicato ai "Crediti impignorabili", in riferimento al pignoramento delle somme percepite dal debitore a titolo di stipendio, per l'argomento che qui interessa,dispone invece che: " Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge."

Sequestro preventivo dello stipendio: limiti

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Il caso di cui si è occupata la Cassazione nella sentenza n. 14606/2019 (sotto allegata) ha a che fare con un episodio in cui un contribuente è stato condannato per il reato di cui all'art 10-ter del dlgs n. 74/2000 "Omesso versamento di Iva." Questo articolo prevede infatti che: "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta." Il Tribunale ha respinto l'appello avanzato dall'imputato avverso l'ordinanza con cui il Gip aveva rigettato l'istanza di restituzione delle somme presenti sul conto corrente bancario del reo e sottoposte a sequestro preventivo, in funzione dell'esecuzione della confisca. Per la difesa dell'imputato però se il sequestro ha ad oggetto lo stipendio, devono applicarsi i limiti di cui all'art 545 c.p.c in caso di pignoramento.

Sequestro preventivo stipendio: valgono i limiti del pignoramento

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La Cassazione accogliendo la tesi della difesa, sancisce un importante principio in tema di sequestro preventivo dello stipendio. Prima però gli Ermellini osservano che:

  • il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca di denaro rappresentante il prezzo o il profitto di reati è consentito nei limiti di 1/5 di detto importo, al netto delle ritenute per quanto riguarda le retribuzioni corrisposte dallo Stato e dagli altri enti pubblici;
  • questo perché la retribuzione nella misura di quattro quinti e gli assegni di carattere alimentare per l'intero sono diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost;
  • tale disciplina riguarda anche i dipendenti del settore privato in virtù delle leggi n. 311/2004 e n. 80/2005.

Essa precisa altresì che "Anche in sede penale, per contro, deve farsi applicazione del disposto di cui all'art. 545, sesto comma, cod. proc. civ. - introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. I), di. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., dalla I. 6 agosto 2015, n. 132 - secondo cui - le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge -."

L'art 545 c.p.c è da considerarsi infatti una norma di principio generale il cui obiettivo è di garantire i diritti fondamentali di cui all'art. 2 della Costituzione. In conclusione occorre quindi affermare che: "il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto corrente del destinatario della misura allorquando sia certo che tali somme sono riconducibili ad emolumenti corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro o d'impiego."

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