Data: 08/04/2019 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – I danni verso terzi che possono derivare dalle parti comuni condominiali sono tutt'altro che rari. Si pensi, a titolo di esempio, alle conseguenze della caduta di una tegola su un'auto o, peggio ancora, su un passante.

Per tutelare i condomini rispetto a questa e ad altre simili evenienze, il condominio può stipulare una polizza assicurativa condominiale.

Indice:

Condominio: l'assicurazione è obbligatoria?

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Può o deve? Questa è la domanda che in molti si pongono.

Orbene, a tal proposito va detto che la legge non impone alcun obbligo di stipulare una polizza assicurativa che tuteli il condominio dalla responsabilità civile verso terzi.

Tuttavia, non è escluso che l'obbligo sia previsto nel regolamento condominiale, attraverso il quale i condomini possono ben decidere che per quell'edificio è imprescindibile dotarsi di un'assicurazione.

Cos'è la polizza assicurativa del condominio

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A questo punto è bene chiarire che la polizza assicurativa condominiale è di norma una polizza che copre il condominio dai danni che le parti comuni condominiali possono cagionare ai condomini stessi o a terzi.

In alcuni casi, le polizze coprono anche i danni che possono derivare da parti di proprietà esclusiva di un condomino. In queste ipotesi, naturalmente, il premio da corrispondere è più alto.

La polizza assicurativa del condominio va deliberata

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I condomini che decidono di stipulare una polizza assicurativa condominiale, sia per libera scelta che per obbligo regolamentare, devono prima provvedere a emanare un'apposita delibera.

Infatti, l'amministratore privo dell'autorizzazione dell'assemblea non è legittimato a concludere un contratto di assicurazione per il condominio che rappresenta.

Per la Corte di cassazione, tale conclusione è connessa alla "decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell'art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l'amministratore (l'amministratore deve

compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato" (Cass. n. 8233/2007).

Come deliberare la polizza assicurativa condominiale

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Per deliberare la stipula di una polizza assicurativa condominiale è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio.

È cioè richiesta la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 2, del codice civile (in proposito vedi anche quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 16011/2010).

Chi paga la polizza assicurativa del condominio

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Infine resta da chiedersi: chi paga i costi della polizza assicurativa del condominio?

La risposta è semplice: tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote di proprietà.


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