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Data: 09/11/2022 08:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Motivazione della sentenza: finalità[Torna su]
Nel nostro ordinamento giuridico, la sentenza, come tutti gli altri provvedimenti giurisdizionali, deve essere imprescindibilmente sorretta da un'adeguata motivazione. A dirlo è la Costituzione, che, al comma 6 dell'articolo 111, sancisce che: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati". Tale obbligo trova poi specificazione nelle norme processuali, sia civili che penali. Con la previsione dell'obbligo di motivazione della sentenza si persegue, dunque, un fine di fondamentale importanza: quello di assicurare il rispetto dei principi che la nostra Costituzione detta in materia di giurisdizione. Si pensi, a tal proposito, al principio di legalità, all'indipendenza del giudice, al diritto di difesa. Il contenuto della sentenza civile[Torna su]
Nel codice di procedura civile, la norma che disciplina il contenuto della sentenza, ovverosia l'articolo 132, ricomprende tra gli elementi che tale pronuncia deve necessariamente riportare anche "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". La sentenza deve poi contenere i seguenti ulteriori elementi:
Essa va pronunciata "In nome del popolo italiano" e reca l'intestazione: "Repubblica italiana". La motivazione della sentenza civile[Torna su]
Sulla motivazione della sentenza si sofferma poi, più nel dettaglio, l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, che, dopo aver chiarito che essa "consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi", detta delle regole ben precise alle quali il giudice, nel redigere la motivazione stessa, deve attenersi. In particolare, nella motivazione della sentenza:
Invalidità del provvedimento privo di motivazione In ogni caso, la sentenza priva di motivazione è da reputarsi invalida e tale vizio può essere fatto valere attraverso il sistema delle impugnazioni. Il contenuto della sentenza penale[Torna su]
Per quanto riguarda il processo penale, la motivazione è inserita tra gli elementi di cui si deve comporre la sentenza dall'articolo 546 del codice di rito, che, a tale proposito, parla di "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie". Gli altri elementi che compongono la sentenza sono:
La motivazione della sentenza penale[Torna su]
Lo stesso articolo 546 scende ancora più nel dettaglio, con riferimento alla motivazione della sentenza penale, specificando che la stessa deve avere riguardo:
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'articolo 192, comma 1, c.p.p., che rimette al giudice l'onere di valutare la prova "dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati". Nullità della sentenza penale non motivata[Torna su]
Nel codice di procedura penale c'è un'altra norma che si occupa di motivazione della sentenza e che sancisce quali conseguenze comporta il mancato rispetto del relativo obbligo. Ci si riferisce a quanto statuito dal terzo comma dell'articolo 125, ove si legge che "Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità". Altre norme in materia di motivazione della sentenza penale[Torna su]
Ulteriori previsioni del codice di procedura penale nelle quali si trovano cenni alla motivazione della sentenza sono rappresentate dagli articoli 425 e 426, specificamente dedicati alla sentenza di non luogo a procedere. |
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