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Data: 17/08/2002 - Autore: Roberto Cataldi Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 11096/2002) hanno stabilito che il provvedimento con il quale in sede di separazione si decide in ordine all'assegnazione della casa coniugale a uno dei coniugi, impedisce all'altro coniuge la vendita dell'appartamento per almeno nove anni. Il provvedimento di assegnazione, infatti, come chiarisce la Corte, ha il valore di un atto che può essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. I giudici di Piazza Cavour hanno voluto altresì precisare che la funzione del provvedimento di assegnazione della casa è anche quella di evitare ai figli minorenni, o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa, l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
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