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Data: 12/04/2019 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nel disciplinare le visite del minore con il genitore non collocatario, l'autorità giudiziaria dovrà tenere conto della necessità di assicurare il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione. "Restrizioni supplementari" al diritto di visita dei genitori, che rischiano di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, potranno essere apportate dall'autorità, ma tenendo presente il loro carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore a stare con entrambi i genitori. Su tali restrizioni, la giurisprudenza della CEDU ha evidenziato la necessità di un rigoroso controllo. Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l'ordinanza n. 9764 /2019 (qui sotto allegata) ha accolto il ricorso del padre che aveva chiesto di poter trascorrere più tempo assieme alla figlia di appena due anni, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sul negare al genitore più tempo con la piccola.
Il caso[Torna su] La piccola era stata affidata ad entrambi genitori, con collocamento presso la madre e i giudici di merito avevano concesso all'uomo di vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo con la genitrice, a fine settimana alterni, ossia ogni 15 giorni. In Cassazione, l'uomo si duole che la Corte territoriale non abbia acconsentito a tempi di permanenza infrasettimanali della bambina presso di lui, come da sua richiesta, che gli avrebbero consentito una frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quella con la madre. Secondo il padre, la tenera età della bambina non sarebbe stata un ostacolo all'incremento del tempo di frequentazione e, d'altronde, la Corte di merito neppure aveva indicato elementi che indicassero la sua inidoneità genitoriale, tali da giustificare i ristretti tempi di visita. Minori e tempi di visita: va rispettata la bigenitorialità[Torna su] Doglianze fondate secondo gli Ermellini, i quali rammentano che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (ex multis, Cass. n. 18817/2015 e Cass. n. 11412/2014). La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità al superiore interesse della prole, si legge nell'ordinanza, atteso il preminente diritto del minore a una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l'adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell'apprezzato loro carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore. Un orientamento confortato anche dalla giurisprudenza di fonte convenzionale: la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento, evidenzia la necessità di un più rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita famigliare. Le "restrizioni supplementari", secondo la Corte di Strasburgo, comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore (Corte EDU, 09/02/2017, Solarino c. Italia). Va mantenuto il legame tra genitori e figli[Torna su] Per questo la Corte EDU ha invitato le autorità nazionali ad adottare tutte le misure che era ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli, nella premessa che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'articolo 8 della Convenzione". Nel caso di specie, la Corte di merito ha acriticamente confermato i provvedimenti emessi dal giudice di primo grado e, senza tenere in alcun conto le critiche mosse dal padre con l'atto di impugnazione, ha scarsamente motivato in ordine alle ragioni che hanno indotto a escludere una frequentazione infrasettimanale con il genitore. E neppure sono state evidenziate ragioni di indegnità o incapacità del genitore di prendersi cura della bambina. Secondo gli Ermellini, ciò ha determinato una inosservanza del principio della bigenitorialità segnato, nei suoi pieni contenuti, dalla interlocuzione tra giudici nazionali e della Corte di Strasburgo. Il provvedimento va dunque cassato con rinvio.
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