Data: 10/04/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Dei c.d. accordi prematrimoniali negli ultimi anni se ne � parlato parecchio. Si tratta, nel dettaglio, di quei contratti stipulati dai nubendi allo scopo di disciplinare preventivamente i loro rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio.

Lo scopo � quello di aggirare le difficolt� che frequentemente si presentano al termine di una relazione, dove trovare un accordo si appalesa un sentiero impraticabile anche causa dell'accesa conflittualit� presente in tale fase patologica del rapporto.

Gli accordi prematrimoniali in Italia

L'Italia, sinora, � rimasta nel gruppo di quei paesi che non hanno puntualmente normato la fattispecie su cui, invece, hanno fatto scuola i paesi anglosassoni. Se i "prenuptial agreements" sono una realt� consolidata in Inghilterra, Stati Uniti e Australia, anche i paesi Europei hanno mostrato sensibilit� sul tema, come dimostrano le esperienza di Spagna e Germania.
Accordi che, tuttavia, il nostro paese reputa in contrasto con la previsione dell'articolo 160 del codice civile e col principio dell'indisponibilit� dei diritti nascenti dal matrimonio.
Ciononostante, dopo diverse proposte cadute nel dimenticatoio, anche il nostro paese potrebbe ben presto disciplinare compiutamente gli accordi prematrimoniali. Il merito � del disegno di legge recante "Delega al Governo per la revisione del codice civile" approdato recentemente al Senato.
Attraverso la stipulazione di tali accordi si intende ampliare il contenuto delle convenzioni matrimoniali gi� disciplinate dal codice civile, all'art. 162, norma con la quale dovranno misurarsi le disposizioni delegate in materia.

Accordi prematrimoniali nel codice civile

Il testo, presentato dal Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia, prevede espressamente tra i criteri di delega quello atto a disciplinare la stipulazione di accordi noti ai pi� come prematrimoniali.
Nel dettaglio, l'istituto consentir� ai nubendi, ai coniugi e alle parti di una programmata o costituita unione civile di gestire consensualmente i rapporti, personali e patrimoniali, in un momento precedente la crisi del rapporto, in cui � pi� facile definire consensualmente il reciproco assetto degli interessi. Gli accordi potranno contenere anche i criteri per l'indirizzo della vita familiare e per l'educazione dei figli
Il disegno di legge delega fissa il criterio direttivo del rispetto, oltre che delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume, cos� consentendo di preservare in primo luogo l'indisponibilit� dello status coniugale o di parte di unione civile e di limitare la regolamentazione convenzionale ai diritti disponibili, escludendo altres� limitazioni dei diritti fondamentali della persona, una volta venuto meno detto status, per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dell'unione civile

Accordi prematrimoniali: il punto della giurisprudenza

Configurati come accordi in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, essi verrebbero a colmare una lacuna del nostro ordinamento, nel quale tuttora tali tipologie di accordi, sia patrimoniali che personali, sono reputati nulli.
Tale lacuna � ritenuta particolarmente avvertita nel sentire sociale, come dimostrano i ripetuti interventi giurisprudenziali chiamati ad occuparsi di accordi stipulati dai nubendi o dai coniugi per l'eventuale futura crisi del rapporto o dai secondi per regolare gli effetti, in specie patrimoniali, ma non solo, della crisi in atto.
Nella maggior parte dei casi i magistrati si sono opposti alla validit� dei patti prematrimoniali, ritenuti nulli per illiceit� della causa, poich� stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilit� dei diritti in materia matrimoniale, ex art. 160 del codice civile, e con il diritto all'assegno divorzile in considerazione della sua natura assistenziale (cfr. Cass. n. 3777/1981 e n. 17634/2007)
Una conclusione recentemente ribadita dalla sentenza n. 2224/2017, gli Ermellini hanno evidenziato che di tali accordi non potr� tenersi conto, "non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente pi� debole al conseguimento di quanto � necessario per soddisfare le esigenze della vita - ma altres� - quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione, specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio, potrebbe determinare il consenso a porre fine agli effetti civili del matrimonio"

Accordi prematrimoniali: l'apertura dei giudici

Tale orientamento � stato criticato da parte della dottrina, poich� trascurerebbe di considerare adeguatamente non solo i principi del diritto di famiglia, ma la stessa evoluzione del sistema normativo, ormai orientato a riconoscere sempre pi� ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale.
E dall'esame del quadro giurisprudenziale complessivo sono emerse anche alcune isolate decisioni che si sono mostrate favorevoli e hanno aperto uno spiraglio circa la loro ammissibilit�. Con una serie di pronunce, (cfr. ex multis Cass., sent. n. 8109/2000, n. 5302/2006, n. 17634/2007) la giurisprudenza di legittimit� ha corretto il tiro ritenendo che i patti patrimoniali volti a quantificare preventivamente l'assegno divorzile siano affetti non da nullit� assoluta, bens� relativa.
Nella sentenza n. 23801/2006 gli Ermellini non hanno ritenuto di escludere la validit� delle pattuizioni, integranti un contratto atipico, stipulate tra i coniugi successivamente in vista dell'omologazione dei loro accordi di separazione consensuale, comunque al di fuori di questi ultimi, al fine di integrarne la regolamentazione dei soli profili patrimoniali. E sempre che, in relazione ai superiori interessi della famiglia, siano migliorative degli accordi in oggetto ovvero inerenti profili da questi non presi in considerazione senza alternarne nella sostanza l'assetto.
Ancora, nel 2012, con la sentenza n. 23713, la Corte ha riconosciuto la validit� di un contratto con cui la futura sposa si impegna a trasferire la propriet� di un immobile al coniuge, per indennizzarlo delle somme spese da costui per ristrutturare l'edificio adibito poi a casa coniugale. ritenuto un vero e proprio contratto, caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali.
In sostanza, la Cassazione lo ha qualificato come un accordo tra le parti, libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo peraltro alla categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l'intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti.


Tutte le notizie