Data: 10/04/2019 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019 (sotto allegata) interviene in materia di notifiche via Pec, chiarendo che, in ragione della scindibilit� degli effetti della notifica, se essa viene effettuata a mezzo pec dopo le ore 21.00 � da considerarsi valida. Imporre un limite orario stringente al notificante infatti risulterebbe lesivo per il suo diritto di difesa, non potendo costui approfittare di tutto il tempo utile previsto per provvedere a tale incombenza di rito.

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L'art. 16 septies DL n. 179/2012 � incostituzionale

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Nel giudizio civile davanti alla Corte d'Appello di Milano, la societ� appellata eccepisce l'inammissibilit� dell'impugnazione, in quanto notificata a mezzo PEC l'ultimo giorno utile per tale incombenza di rito. Il messaggio riporta infatti come orario di invio alla societ� le 21:04, la ricevuta di accettazione le 21:05:29, quella di consegna le 21:05:32. Poich� la notifica � avvenuta dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, di fatto si � perfezionata alle 7 di quello successivo. Da qui la tardivit� dell'impugnazione.

La Corte d'Appello per�, sul punto, solleva questione di legittimit� costituzionale. L'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, contenente la disciplina sul tempo delle notificazioni con modalit� telematiche violerebbe infatti gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalit� telematiche. Quando � eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo."

Gli effetti della notifica sono diversi per notificante e destinatario

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2019 (sotto allegata) dichiara fondata la questione d' incostituzionalit� sollevata dalla Corte d'Appello milanese in relazione all'art 16 septies del d.l. n. 179/2012. Nel momento in cui infatti l'art. 16 septies ha previsto di differire il perfezionamento della notifica alle 7 del giorno successivo a quello dell'invio telematico, lo ha fatto nell'ottica di salvaguardare il riposo del destinatario della stessa, nell'intervallo orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 24.00. Regola che, se vale per il destinatario della notifica, non riguarda invece il notificante. Imporre a chi deve notificare un atto un limite orario equivale a privarlo della possibilit� di adempiere a tale incombenza rituale per poter organizzare la propria difesa. Costui "infatti, trovandosi a notificare l'ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) � costretto a farlo entro i limiti di cui all'art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a "giorni") che dovrebbe essergli riconosciuto per intero."

La notifica telematica non tiene conto dell'orario di apertura degli uffici

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La Consulta rileva come "La norma denunciata �, per di pi�, intrinsecamente irrazionale, l� dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversit� dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalit� telematica.

Il sistema di notifica telematico infatti, a differenza di quello tradizionale, si caratterizza per celerit� ed efficacia. (�) Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, l� dove, proprio in riferimento alla tempestivit� del termine di deposito telematico, il comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 51 del d.l n. 90 del 2014, ha previsto che il "deposito � tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna � generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile."

La notifica a mezzo PEC � valida anche se effettuata dopo le 21

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Per tutte le ragioni sovraesposte, la Consulta dichiara quindi l'illegittimit� costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 "nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalit� telematiche la cui ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzich� al momento di generazione della predetta ricevuta."

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