Data: 10/04/2019 17:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Spetta anche al figlio non convivente con il genitore in situazione di disabilità grave, al momento della presentazione della domanda, il congedo straordinario previsto dall'art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001. A fornire chiarimenti, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, è l'Inps con la circolare n. 49 del 2019 (sotto allegata).

Disabili gravi: congedo straordinario anche per figli non conviventi

Con quella decisione, la Consulta ha esteso la concessione del congedo straordinario per assistenza ai familiari con disabilità grave (art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) anche ai figli non conviventi al momento della presentazione della richiesta di congedo.

La circolare emanata dall'Inps evidenzia gli effetti della pronuncia sul congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, dal coordinamento del decreto del 2001 e della sentenza, sarà possibile beneficiare del congedo straordinario seguendo questo ordine di priorità: il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente del disabile grave; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, del disabile grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente; uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile grave nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; un parente o affine entro il terzo grado convivente del disabile grave nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; uno dei figli non ancora convivente con il disabile grave, ma che instauri la convivenza successivamente, se il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi, i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Dichiarazione di convivenza

Il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare nella domanda che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile grave entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la sua durata. Agli uffici territoriali dell'Inps toccherà riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti a decorrere dal 7 dicembre 2018, giorno di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.


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