Data: 13/07/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
?Non è sufficiente lo squilibrio contrattuale tra le parti per far entrare in funzione l'art. 1341 c.c., comma 2, ma occorre individuare la clausola "vessatoria" che si sarebbe dovuta approvare per iscritto?. Esercitando la propria facoltà di recesso nell'ambito di un contratto stipulato con un produttore assicurativo, una Banca proponeva ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ripetere le somme già corrisposte a titolo di anticipo sulle provvigioni. Sollevando opposizione al provvedimento monitorio, l'ingiunto eccepiva la nullità, ex artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole vessatorie ? approvate con il meccanismo dell'adesione ad un contratto su ?file? ? che avevano consentito all'istituto di credito di recedere unilateralmente dal negozio, lamentando che le stesse avrebbero, di fatto, realizzato un significativo squilibrio nel rapporto sinallagmatico tra le parti. Costituitasi in giudizio la Banca contestava, da un lato, l'applicabilità al caso concreto degli articoli citati ? non potendosi considerare il contratto in esame come un contratto concluso per moduli o formulari ? dall'altro, l'astrattezza delle doglianze avversarie, rivolte alla generica contestazione del carattere vessatorio dell'intero assetto negoziale nel suo complesso e non di una singola clausola particolare. Anzitutto, è opportuno determinare se il contratto alla base del credito azionato possa considerarsi concluso attraverso moduli o formulari. La Corte opta per una risposta affermativa sottolineando che ?Anche se non è stato usato un "modulo", ovvero uno stampato da accettare in blocco riempiendo gli spazi bianchi, rimane il fatto che, anche la riproduzione di un documento informatico o "file", predisposto dalla banca e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, costituisce uso di "formulario", inteso quale documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari?. A tal proposito, merita ricordare che il nostro ordinamento riconosce piena ?validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge? al documento informatico ? introdotto con la legge 59/97, e successive modifiche e ? recentemente disciplinato negli articoli 20 e 21 del recente D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Non v'è dubbio, quindi, che l'adesione ad un form contrattuale ? secondo lo schema previsto all'articolo 1342 c.c. ? seppur contenuto in un ?file? e ancorché privo di qualunque supporto cartaceo, in presenza dei necessari requisiti tecnici, possa costituire idonea soluzione di adesione alla proposta contrattuale unilateralmente predisposta tramite lo strumento informatico. In secondo luogo, merita accennare al fatto che, proprio in ragione della predisposizione unilaterale del contenuto negoziale, il nostro ordinamento riconosce una tutela particolare al soggetto che aderisce, considerato, per definizione, contraente ?debole?. A tal proposito, le norme di riferimento variano a seconda che il contratto sia, come nel nostro caso, business to business ovvero, nell'ipotesi in cui un contraente sia un semplice consumatore, business to consumer. I professionisti, definiti come ?persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio delle proprie attività imprenditoriali o professionali? (cfr. art. 3, d.lgs. 6.9.2005 n. 206), al fine di ottenere l'inefficacia della clausola, sono onerati della dimostrazione di una qualche irregolarità compiuta dalla controparte, laddove, invece, a favore degli ?sprovveduti? consumatori, il legislatore ha previsto una serie di circostanze in cui la vessatorietà e l'inefficacia si presumono fino a prova contraria. A tal proposito, la dottrina ha significativamente distinto una tutela meramente ?formale? nella prima ipotesi, da una di tipo ?sostanziale?, nella seconda. Nel nostro caso, inoltre, le doglianze sulla presunta inefficacia delle clausole relative al diritto di recesso, che avrebbero dovuto essere, secondo l'opponente, specificatamente approvate per iscritto a pena di inefficacia, devono anzitutto essere valutate alla luce del carattere tassativo dell'elencazione di cui all'articolo 1341 c.c. più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lav., 3 novembre 1987, n. 8062 e Cassazione civile, sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 84). Osserva la Corte, tuttavia, che le argomentazioni dell'opponente risultano carenti nell'individuazione delle clausole che, nello specifico, sarebbero da ritenersi illegittime. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte Territoriale, infatti, non è sufficiente a dimostrare la vessatorietà e l'inefficacia di una serie di clausole, la generica circostanza che, con esse, le condizioni di recesso per l'assicuratore si rendessero ?assai gravose?, dovendosi ritenere, al contrario, l'ingiunto obbligato ad indicare quali previsioni, nello specifico, siano responsabili del lamentato squilibrio nel rapporto e, pertanto, richiedano la specifica approvazione per iscritto. Tale inconcludenza nelle argomentazioni dell'opponente non può che confermare la validità delle clausole stesse e le tesi della ricorrente che aveva predisposto il formulario a discapito di chi, invece, vi aveva aderito senza usare la corretta diligenza che si addice ad un professionista del settore. In conclusione, quindi, pur dovendosi rigettare l'assunto secondo cui il contratto concluso su ?file? non sarebbe un ?contratto concluso mediante moduli o formulari?, il ricorso proposto dalla banca è fondato e deve essere accolto, in quanto l'onere della prova della presunta, lamentata vessatorietà delle clausole ricadeva sul professionista contraente, il quale, a ben vedere, non ha dimostrato l'esistenza di alcuna specifica irregolarità commessa dall'istituto di credito, sanzionabile con l'inefficacia delle clausole stesse. (Nota del Dott. Marco Contini) - www.laprevidenza.it Cassazione, sez. lavoro, sentenza 22.3.2006 n° 6314
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