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Data: 13/04/2019 11:00:00 - Autore: Giuliana DeglInnocenti Avv. Giuliana Degl'Innocenti - Quali sono i documenti che devono essere prodotti dalle parti per la separazione e il divorzio? Ecco un'utile sintesi con l'indicazione della documentazione necessaria da consegnare al legale di fiducia al fine di ottenere la separazione (consensuale e giudiziale), il divorzio (congiunto e contenzioso) e anche la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale:
Documenti per la separazione consensuale[Torna su] Ecco i documenti occorrenti per la separazione consensuale: - estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (si richiede presso lo Stato civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio); - certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l'autocertificazione); - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi; (soprattutto in caso di separazione consensuale mediante negoziazione assistita ed in presenza di figli minorenni oppure maggiorenni ma non economicamente autosufficienti); - copia di un documento di identità di entrambi i coniugi; - copia del codice fiscale di entrambi i coniugi. - facoltativo è invece il certificato di nascita di eventuali figli. Documenti divorzio congiunto[Torna su] Di seguito, l'elenco dei documenti occorrenti per il divorzio congiunto: - estratto integrale dell'atto di matrimonio (si richiede presso il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio - giova ricordare che l'estratto per riassunto o il certificato semplice di matrimonio non sono accettati nella maggior parte dei Tribunali); - copia autentica del verbale di udienza e omologa di separazione, oppure sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato (la semplice fotocopia non è accettata, le copie autentiche vengono rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale nel quale si è tenuta la separazione personale dei coniugi); - certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l'autocertificazione); - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi (soprattutto in caso di divorzio congiunto mediante negoziazione assistita ed in presenza di figli minorenni oppure maggiorenni ma non economicamente autosufficienti); - copia di un documento di identità di entrambi i coniugi; - copia del codice fiscale di entrambi i coniugi. - facoltativo è invece il certificato di nascita di eventuali figli. Documenti separazione giudiziale[Torna su] Ecco, invece, i documenti di base occorrenti per la separazione giudiziale: - estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (si richiede presso lo Stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio); - certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l'autocertificazione); - dichiarazione dei redditi del ricorrente degli ultimi tre anni almeno; - copia di un documento di identità del ricorrente; - copia del codice fiscale del ricorrente. - facoltativo è invece il certificato di nascita di eventuali figli. Documenti divorzio contenzioso[Torna su] Di seguito, infine, i documenti di base occorrenti per il divorzio contenzioso: - estratto integrale dell'atto di matrimonio (si richiede presso il Comune in cui è stato contratto il matrimonio – è doveroso precisare che l'estratto per riassunto o il certificato semplice di matrimonio non sono sufficienti); - certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l'autocertificazione); - dichiarazione dei redditi del ricorrente degli ultimi tre anni almeno; - copia di un documento di identità del ricorrente; - copia del codice fiscale del ricorrente. - facoltativo è invece il certificato di nascita di eventuali figli. Certificati separazione e divorzio[Torna su] I certificati devono essere richiesti in carta libera (ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74) ad uso separazione o divorzio, sono esenti da imposta di bollo (salvo eventuali diritti di segreteria, di solito pochi centesimi di euro) ed hanno validità di mesi sei. Presso molti Comuni italiani questi certificati vengono rilasciati anche on line e sono legalmente equiparati alla copia cartacea. Trascrizione provvedimento assegnazione casa familiare[Torna su] Per quanto concerne la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, si ricorda che il legislatore riconosce al coniuge/genitore collocatario o affidatario dei figli il diritto di continuare ad abitare la residenza familiare assieme alla prole e il relativo provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile ai terzi acquirenti in data successiva al provvedimento di assegnazione (così Cassazione Sezioni Unite 26 luglio 2002, n. 11096). Dunque, con la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale il diritto di abitazione in favore del coniuge rimane efficace anche ove il titolare del bene immobile (ad esempio l'altro coniuge) alieni l'abitazione oppure l'immobile venga acquistato da terzi a seguito di pignoramento immobiliare o altri eventi pregiudizievoli successivi alla trascrizione. Nell'ipotesi di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, esso conserva la sua efficacia fino al perdurare delle condizioni della sua emissione, ovvero, nella maggioranza dei casi, fino al momento in cui i figli non diventino maggiorenni ed autosufficienti. Documenti necessari per la trascrizioneI documenti necessari per trascriverlo sono: - la copia autentica del documento nel quale è prevista espressamente l'assegnazione ad uso abitazione del bene immobile; normalmente trattasi del verbale e omologa di separazione, della sentenza giudiziale di separazione o divorzio, del decreto ex art. 317-bis (disciplina dell'affidamento del minore) o dell'accordo di separazione o divorzio con negoziazione assistita; - l'ultimo atto di trasferimento dell'immobile (es. rogito notarile), recante i dati catastali relativi alla casa assegnata in godimento. La trascrizione, al fine di non incorrere in addebiti, deve richiedersi entro un mese dall'emissione del provvedimento; se effettuata successivamente verranno invece applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. Vai alle guide legali: Avv. Giuliana Degl'Innocenti |
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