Data: 12/04/2019 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con la Circolare n. 8/E (qui sotto allegata) del 10 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha racchiuso in un corposo documento i primi chiarimenti in merito alle novità fiscali per i cittadini e le imprese recate dalla manovra di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), con lo scopo di illustrarne il contenuto complessivo, rispondere ai dubbi degli operatori e agevolarne la lettura.

Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell'iper ammortamento e il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef.

Il provvedimento, che tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata, illustra anche le novità su credito d'imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. Focus anche sulla soglia di accesso all'interpello nuovi investimenti e sull'estensione del regime di adempimento collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi Iva. Talune misure contenute nella legge di bilancio 2019, considerata la particolare rilevanza per i contribuenti, saranno oggetto di approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.

Le novità fiscali per i cittadini

La circolare passa in rassegna le novità per le deduzioni e le detrazioni fiscali delle persone fisiche previste dalla legge di Bilancio 2019. In particolare, vengono sciolti i dubbi relativi alla proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e per il bonus verde, destinato alla sistemazione di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti.

In particolare si rammenta come la manovra, intervenendo sul D.L. n. 63/2013, abbia disposto la proroga, per il 2019, delle detrazioni spettanti, ai fini delle imposte sui redditi, per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
Spazio anche ai chiarimenti relativi al regime fiscale sui compensi delle lezioni private svolte dai docenti e sui redditi da pensione di fonte estera per chi trasferisce la propria residenza fiscale nei piccoli comuni del Mezzogiorno. Infine, l'Agenzia fornisce delucidazioni sulle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture (il cosiddetto "sport bonus") e su quelle destinate agli interventi su edifici e terreni pubblici.

Niente Bonus verde per il fai-da-te

Per il 2019 è prorogata anche la detrazione spettante, ai fini IRPEF, per gli interventi di sistemazione a verde: ciò consentirà anche per quest'anno di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.
Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all'esecuzione degli interventi citati. Saranno detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente.
La circolare precisa che non saranno agevolabili i lavori eseguiti in economia, ovvero senza avvalersi di imprese e professionisti specializzati.

Lezioni private e flat tax

Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applicherà un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15%, salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
Le somme tassate con l'imposta sostitutiva, spiega l'Agenzia, non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

Incenviti pensionati al Sud

La manovra ha introdotto un regime opzionale per coloro che percepiscono pensioni (di ogni genere) o assegni ad esse equiparate erogate da soggetti esteri, qualora scelgano di trasferire in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
Questi potranno optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
L'incentivo è stato introdotto all'art. 24-ter del TUIR e la circolare rammenta che i contribuenti potranno comunque manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Sport bonus

La circolare rammenta l'estensione, effettuata dalla manovra, delll'ambito applicativo del c.d. sport bonus, il credito d'imposta istituito dalla legge di bilancio 2018.
La nuova disciplina stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro, effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Le nuove norme, dunque, estendono il credito d'imposta al 2019 ed elevano i limiti dell'importo fruibile che nel 2018 era limitato al 3 per mille dei ricavi annui (tale limite non è previsto dalla nuova norma) e al 50% della donazione, con il limite complessivo di 10 milioni di euro di spesa (rispetto ai 13,2 milioni di euro della nuova disposizione).
Inoltre, il nuovo "sport bonus" consente la fruizione del credito d'imposta anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali.

Credito d'imposta erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici

Un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, spetta anche in caso di interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
I soggetti cui spetta la fruizione di tale credito di imposta sono individuati nelle persone fisiche, negli enti non commerciali nonché nei titolari di reddito d'impresa (sia soggetti passivi IRPEF che IRES): ai primi due è riconosciuto un credito d'imposta nei limiti del 20% del reddito imponibile, mentre ai soggetti titolari di reddito d'impresa è riconosciuto nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
Il credito d'imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro, per gli interventi indicati dalle disposizioni in argomento, siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Veicoli elettrici: incentivi e detrazioni fiscali

La circolare si sofferma, inoltre, sulle misure introdotte dalla manovra circa i veicoli elettrici: da un lato, vi sono misure incentivanti l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di biossido di carbonio (CO2) e, dall'altro, misure disincentivanti (sotto forma di imposta) l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia.
In particolare, tra le misure incentivanti trattate dalla circolare, c'è anche l'introduzione di una nuova detrazione fiscale per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica.
Considerato che la disposizione non pone alcun vincolo di natura soggettiva, facendo generico riferimento ai "contribuenti", il suo ambito applicativo deve intendersi in senso ampio poiché la norma intende chiaramente favorire la diffusione di punti di ricarica.
Pertanto della detrazione potranno beneficiare sia persone fisiche che aziende, ovvero soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli l'istallazione delle colonnine di ricarica, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono
l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.

Registratori di cassa elettronici

Ancora, è introdotto un credito d'imposta previsto per l'adeguamento tecnologico degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatorie a partire dal prossimo 1° luglio per i soggetti con volume d'affari annuo superiore a 400mila euro e per tutti dal 1° gennaio 2020.
Il contributo, pari al 50% della spesa sostenuta per ciascuno strumento, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, è concesso quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione senza l'osservanza dei limiti previsti dalla legge.
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura, relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Affitto negozi e cedolare secca

La circolare fornisce chiarimenti sull'estensione del regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all'uso abitativo, con l'aliquota del 21%, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente, anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell'anno 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all'uso commerciale.
Si tratta degli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e le relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (Tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate al bene principale (ovvero il negozio o la bottega)
Ne sono rimasti fuori, invece, i laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) nonché gli appartamenti contigui ai locali commerciali e utilizzati come magazzini (categoria A). Per usufruire del regime opzionale in questione, l'unità immobiliare commerciale oggetto della locazione dovrà avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.

Iva ridotta per farmaci e pane

La Circolare, rammenta che il numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 prevede l'aliquota IVA del 10% per "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".
Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, quale norma di interpretazione autentica, fa rientrare nell'ambito del citato numero 114) della Tabella A, parte III anche "i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)".
La norma di interpretazione autentica, spiega la Circolare, intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classificati ai fini doganali tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici, come nel caso degli sciroppi contro la tosse a base di erbe medicinali.
Il legislatore si è soffermato anche su cosa debba intendersi per "prodotti della panetteria ordinaria" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al 4%. Si tratta dei prodotti che contengono i seguenti ingredienti:
- gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967, ovvero destrosio e saccarosio;
- i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge;
- i cereali interi o in granella e i semi;
- i semi oleosi;
- le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

Gli incentivi agli investimenti e allo sviluppo delle imprese

Numerosi anche i chiarimenti sulle novità fiscali che mirano a sostenere gli investimenti delle imprese e a favorire la loro trasformazione tecnologica e digitale in una logica 4.0. Si va dall'aliquota agevolata del 15% applicabile agli utili reinvestiti in beni strumentali e nell'incremento dell'occupazione alle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative e ancora alle novità in tema di iper ammortamento e Cloud computing.
Maggiori dettagli, inoltre, sono forniti sul credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e su quello per le spese di formazione per i propri dipendenti sui temi dell'Industria 4.0. Il documento di prassi fornisce indicazioni anche sull'ampliamento della platea interessata all'interpello nuovi investimenti e sull'estensione dell'adempimento collaborativo alle società che partecipano a Gruppi Iva.

Estensione adempimento collaborativo a società partecipanti al gruppo IVA

La manovra ha inserito il nuovo comma 6-bis, all'articolo 70-duodecies del d.P.R. n. 633 del 1972 al fine di introdurre una previsione di estensione del regime di "adempimento collaborativo" di cui titolo III del decreto legislativo n. 128 del 2015, nel caso di società partecipanti al gruppo IVA.
In particolare, è previsto che, nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime.
Tuttavia, chiarisce la Circolare, l'estensione, benché obbligatoria, non può ritenersi automatica, ma comunque subordinata al possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo n. 128/ 2015, in capo ad ogni singolo partecipante.

Interpello nuovi investimenti

La manovra ha ridotto da 30 a 20 milioni di euro la soglia di investimenti per i quali le imprese che intendono effettuare nuovi investimenti nel territorio dello Stato possono presentare lo speciale interpello introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 147/2015, al fine di dare certezza al contribuente che investe nel territorio dello Stato in merito ai profili fiscali del proprio piano di investimento.
La nuova formulazione si applicherà applica con riferimento agli interpelli presentati con decorrenza 1° gennaio 2019. La riduzione della soglia minima di investimenti, spiega la circolare, nel consentire la presentazione dell'istanza di interpello sui nuovi investimenti a una categoria di investitori più ampia, garantisce al contempo a un maggior numero di imprese l'accesso "facilitato" (i.e., a prescindere dal requisito dimensionale di cui alla disciplina di riferimento) al regime di adempimento collaborativo.

Denaro contante per beni e prestazioni turistiche

La legge di bilancio stabilisce l'innalzamento del limite all'utilizzo del contante da euro 3.000 ad euro 15.000, in relazione all'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo, effettuati presso commercianti al minuto e assimilati e agenzie di viaggi e turismo, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, è richiesto che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca una fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonché un'apposita autocertificazione attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione all'Agenzia delle entrate della volontà di avvalersi della disciplina recata dall'art. 3 del decreto-legge n. 16 del 2012 (modificato dalla manovra).


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