Data: 15/04/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La disciplina normativa del processo telematico non consente la contestazione dell'avvenuta notificazione degli atti digitali una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di consegna telematica (RAC), salvo l'espressa deduzione di errore tecnici, riferibili al sistema, ovvero una documentata contestazione della reale corrispondenza tra quanto indicato nella suddetta ricevuta e quanto realmente pervenuto al destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 9897/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'istanza del titolare di una ditta individuale che aveva contestato la dichiarazione di fallimento.

Il caso

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Secondo la Corte d'Appello, dagli atti emergeva la regolarità della notifica effettuata dalla cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge fallimentare, mediante PEC. Tuttavia, il ricorrente non contesta la mancata ricezione del messaggio, ovvero della mancata consegna dello stesso presso la sua PEC. Ritiene, invece, che in tale notifica mancasse, tra gli allegati, il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto dall'impresa creditrice.

Invece, secondo il giudice a quo, dall'attestazione telematica prodotta dalla curatela fallimentare risultava che all'indirizzo PEC dell'impresa debitrice erano stati trasmessi:
- il ricorso per la dichiarazione di fallimento da parte della società creditrice;
- il provvedimento di designazione del giudice relatore;
- il decreto di fissazione dell'udienza;
- il superamento del requisito di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge fallimentare.

In Cassazione, l'imprenditore ribadisce che il procedimento prefallimentare non poteva considerarsi ritualmente instaurato perché la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), generata automaticamente dal sistema informatico di gestione della posta elettronica, relativa alla notificazione eseguita nei suoi confronti dal Tribunale, avrebbe fornito solo la prova dell'avvenuta ricezione del corrispondente messaggio, ma non anche dell'effettiva presenza, in esso, dei documenti che ivi risultavano indicati come allegati.

Fallimento: la cancelleria notifica il ricorso al debitore

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Doglianze che la Cassazione ritiene completamente infondate. Il Collegio rammenta che, nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti, come quello oggi in esame, dopo il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Ciò avviene mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito.

Ancora, rammenta la Corte, il documento informatico trasmesso per via telematica "si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore".

La ricevuta di avvenuta consegna

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Ancora, gli Ermellini ricostruiscono la normativa in materia di notifica via PEC. In particolare, si rammenta come l'art. 6 del d.P.R. n. 68/2005 sancisce che il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. "ricevuta di avvenuta consegna" (RAC), la quale "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario".

Per la Cassazione, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur tuttavia non assurgendo a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso

Atti digitali: niente contestazione della notificazione una volta generata la RAC

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Nel caso di specie, rileva la Cassazione, dalla RAC rilasciata dal gestore PEC emerge che il messaggio inviato dalla cancelleria era stato consegnato e, nella stessa attestazione del cancelliere, si è indicato che al messaggio risultavano allegati il ricorso di fallimento, il provvedimento di designazione del giudice relatore e il decreto di fissazione dell'udienza camerale prefallimentare.

Posto, allora, che, come si è visto, l'ordinamento richiede la formazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio telematico con espressa attestazione della notificazione eseguita e dei file allegati, deve ritenersi corretto l'assunto della corte d'appello secondo cui la suddetta attestazione di cancelleria fosse, in realtà, espressiva della ricevuta di avvenuta completa consegna degli atti contemplata dalla legge.

Come già sancito dalla recente Cass. n. 29732/2018, la disciplina normativa del processo telematico non consente la contestazione dell'avvenuta notificazione degli atti digitali una volta generata la ricevuta di consegna telematica nelle forme di legge, salva espressa deduzione di errore tecnici, riferibili al sistema informatizzato, ovvero una documentata contestazione della reale corrispondenza tra quanto indicato nella suddetta ricevuta e quanto realmente pervenuto al destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata. Tuttavia, nel caso di specie, niente di tutto ciò è stato dedotto dal ricorrente.

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