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Data: 16/04/2019 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Una dichiarazione relativa ai redditi e al patrimonio delle parti coinvolte in controversie in materia di famiglia, per consentire ai magistrati di prendere decisioni tempestive ed eque, anche nell'interesse dei minori. Il modello standard (qui sotto allegato) è frutto dell'elaborazione dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che ha presentato, lo scorso 6 marzo, le linee guida per la redazione degli atti in materia di famiglia sottoscritte dalla Corte d'appello, dal Tribunale e dall'Ordine degli avvocati del capoluogo lombardo. Leggi anche: Famiglia: i modelli per la redazione degli atti L'iniziativa si pone nel solco del Protocollo di intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense siglato in data 20/6/2018.
Famiglia: linee guida per non esasperare i conflitti tra le parti[Torna su] In particolare, le linee guida richiedono all'avvocato che assiste le parti di ricercare sempre soluzioni il più possibile condivise, privilegiando il ricorso alla mediazione familiare e ad altri strumenti alternativi. Ove tali soluzioni non siano percorribili, il difensore dovrà redigere gli atti processuali evitando di esasperare il conflitto e fornendo al giudice ogni informazione necessaria sulla reale situazione personale ed economica delle parti, sulla vita familiare e sociale dei figli e sui loro bisogni anche materiali. Solo una completa informazione sui fatti oggetto della controversia, infatti, consente all'autorità giudiziaria di assumere in tempi rapidi una decisione ponderata, equa ed esaustiva. All'uopo, sono stati predisposti una serie di modelli utili per i legali, da utilizzare per i ricorsi introduttivi del procedimento di separazione giudiziale, divorzio contenzioso e per il ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle coppie non coniugate. Ancora, particolare attenzione merita il modello per la "disclosure" della situazione reddituale/patrimoniale delle parti. Redditi e patrimoni dei coniugi: il modello di Milano[Torna su] Il vademecum sottolinea come, nelle controversie in materia di famiglia, per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, soprattutto dei figli minori, gli obblighi imposti dagli artt. 88 e 89 c.p.c. assumano un significato ed una portata più pregnante. In particolare, si ritiene che l'obbligo di lealtà si estrinsechi anche in un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento, ogni notizia utile a rappresentare la propria situazione patrimoniale e reddituale. Si ritiene, dunque, opportuno che i difensori redigano e alleghino agli atti introduttivi del giudizio, un chiaro e analitico elenco della complessiva situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti. In tal modo si consente ai magistrati che gestiscono le controversie familiari, sin dall'udienza presidenziale, di prendere decisioni tempestive ed eque anche nell'interesse dei minori. Il contenuto della "disclosure" sulla situazione reddituale/patrimoniale[Torna su] Il modello standard prevede che la parte espressamente dichiari quali sono le proprie fonti di reddito: attività da lavoro dipendente o imprenditoriale/autonomo, pensione, canoni di locazione o altro che andrà specificato Ancora, si richiede di specificare i redditi lordi complessivi percepiti negli ultimi tre anni dalle fonti summenzionate e di elencare il possesso di altre fonti di reddito o benefici, ovvero: conti correnti bancari e postali in Italia o all'estero; conti deposito e altri investimenti in strumenti finanziari in gestione in Italia o all'estero al 31.12 di ogni anni per i 3 antecedenti al deposito; partecipazioni e/o gestioni societarie nel triennio; benefit aziendali; assicurazioni. Segue poi l'elenco delle proprietà immobiliari con tutti i relativi dettagli (tipologia, anno acquisto, ubicazione, dati catastali, mq, ecc.), l'indicazione della proprietà/disponibilità/uso continuativo di beni mobili registrati, la menzione di eventuali propri collaboratori domestici, l'esistenza di mutui/finanziamenti in essere e di contratti di locazione per case di abitazione/vacanza. Infine, il modello prevede di indicare anche le iscrizioni ai circoli ricreativi, sportivi e culturali, nonché alle scuole, università, asilo, nido (pubbliche e/o private) per i figli e la proprietà di animali domestici. In caso di mancata o incompleta compilazione del modulo, si prevede che il giudice possa desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. fatto salvo, comunque, il potere officioso nell'acquisizione della prova. Resta comunque ferma la libertà dell'estensore di integrare lo schema secondo il proprio stile e le esigenze dettate dalla particolarità del caso esaminato. |
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