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Data: 17/04/2019 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Quei comportamenti eterogenei che vengono qualificati come mobbing potrebbero presto essere previsti da un'apposita norma del codice penale e punibili con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 30.000 a 100mila euro. È solo una delle innovazioni previste da una proposta di legge che il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera. Il testo, a firma di Roberto Rossini e Davide Galatino (sotto allegato) è presente sulla piattaforma Rousseau del M5S, dove è attiva la discussione che durerà fino al prossimo 1° giugno.
Mobbing: la proposta di riforma[Torna su] Con il termine "mobbing", si legge nella scheda relativa alla proposta, si indica un fenomeno sociale che coinvolge il mondo del lavoro, e più specificatamente l'ambito delle molestie morali e delle persecuzioni psicologiche esercitate nel contesto di attività lavorative. Rilevata la mancanza, nel nostro ordinamento, di una disciplina organica a tutela del lavoratore mobbizzato, la proposta prescrive una serie di misure per la tutela da molestie morali e violenze psicologiche ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito lavorativo e in tutti i settori di attività, privati o pubblici, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura, mansione o grado. In particolare, si sancisce a chiare lettere il divieto di comportamenti anche omissivi, che ledano o pongano in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore. La proposta prende atto anche dell'elaborazione giurisprudenziale più recente, parendo dalla celebre sentenza n. 28603/2013 con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto una forma attenuata di mobbing, denominata "straining". Mobbing: quali comportamenti[Torna su] Secondo la proposta, integrano le molestie morali e violenze psicologiche nell'ambito del posto di lavoro quelle azioni esercitate esplicitamente con modalità lesiva e svolte con carattere iterativo e sistematico. Nel dettaglio, gli atti devono avere il fine di emarginare, discriminare, screditare o comunque recare danno alla lavoratrice o al lavoratore nella propria carriera o autorevolezza e nel rapporto con gli altri. La proposta declina anche tutta una serie di situazioni in cui si possono riscontrare la molestia morale e la violenza psicologica. Vi rientrano, a fine esemplificativo: la rimozione di incarichi, la svalutazione sistematica dei risultati, il sovraccarico di lavoro, atti persecutori e di grave maltrattamento, molestie sessuali, offese alla dignità personale, esclusione dalla comunicazione e dall'informazione aziendale, qualificazione dell'immagine personale e professionale. Anche il danno all'integrità psicofisica provocato da tali comportamenti è ritenuto rilevante ogniqualvolta comporti riduzione della capacità lavorativa per disturbi psicofisici di qualunque entità, inclusa la depressione, disturbi psicosomatici conseguenti a stress lavorativo, incluse l'ipertensione, l'ulcera e l'artrite, disturbi allergici, disturbi della sfera sessuale, nonché tumori. La responsabilità del datore di lavoro[Torna su] La proposta di legge pone sul datore di lavoro, pubblico o privato, peculiari obblighi qualora siano denunciati azioni o fatti da singoli lavoratori o da gruppi di lavoratori, o su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali o del rappresentante per la sicurezza nonché del medico competente. Questi dovrà accertare tempestivamente i comportamenti denunciati e prendere provvedimenti per il superamento delle azioni o dei fatti denunciati, sentiti i lavoratori dell'area interessata, il medico competente nonché, se necessario, il servizio di prevenzione e protezione della ASL. Inoltre, al fine di prevenire i casi di molestie morali e violenze psicologiche, viene richiesto al datore di organizzare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali e con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle Aziende sanitarie locali (ASL), iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazione. Mobbing: reclusione e multa fino a 100mila euro[Torna su] La relazione che accompagna la proposta, rileva come sia l'ambito penale quello che fa registrare maggiori problemi stante la mancata previsione di una precisa fattispecie incriminatrice che fa apparire la via della sanzione punitiva come non preferibile o "non praticabile" (cfr. Cass. n. 685/2011), salvo che il comportamento tenuto dal mobber non configuri altro specifico reato. La proposta punta, quindi, a introdurre nel codice penale l'art. 610-bis (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) per perseguire chiunque, nel luogo o nell'ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore. Il delitto sarebbe punibile a querela della persona offesa, da proporre in sei mesi e la pena, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sarebbe la reclusione da sei mesi a quattro anni assieme alla multa da 30.000 a 100.000 euro. Nelle seguenti due ipotesi, invece, oltre a un'aggravamento di pena si prevede la procedibilità d'ufficio. In primis, qualora gli atti, le omissioni o i comportamenti siano commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro la pena sarebbe aumentata di un terzo. Invece, si incorre in un aumento della metà della pena se il delitto è commesso nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità. |
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