Data: 16/04/2019 11:30:00 - Autore: Samantha Castano

Avv. Samantha Castano - La fideiussione è una garanzia di tipo personale, in forza della quale il fideiussore si obbliga a garantire l'adempimento dell'obbligazione contratta dal debitore principale e ciò personalmente con tutto il proprio patrimonio.

Il contratto di fideiussione

Il negozio fideiussorio trova la propria ragion d'essere nel rafforzamento dell'interesse del creditore a veder attuato il proprio diritto attraverso l'estensione della garanzia patrimoniale anche ai beni del garante, oltre a quelli del debitore principale.

Nessuna rilevanza giuridica ha, viceversa, l'interesse del debitore alla costituzione del rapporto di garanzia, al quale rimane estraneo.

Di norma la fideiussione trova la propria fonte in un regolamento contrattuale o in un atto unilaterale.

Il contratto di fideiussione è consensuale, generalmente non intuitu personae, essendo atto, come si vedrà meglio infra, a sopravvivere alla morte dell'originario titolare, e non necessariamente oneroso.

In tema di garanzia fideiussoria prestata con atto unilaterale, la giurisprudenza ha specificato che l'assunzione di un'obbligazione fideiussoria a titolo gratuito sorge in forza di un contratto risultante dalla proposta dei fideiussore non rifiutata dal beneficiario della garanzia, di talché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1333 del Codice Civile, non è necessaria l'accettazione espressa del creditore.

Il regolamento si perfeziona nel momento in cui l'impegno di garantire giunge a conoscenza del beneficiario.

Dunque, per aversi l'instaurazione di un valido vincolo fideiussorio, non è necessaria l'accettazione espressa del creditore, in quanto la proposta indica solo obbligazione per il proponente.

L'obbligazione fideiussoria

Secondo quanto si evince dal disposto degli articoli 1936 e 1942 del Codice Civile, l'obbligazione fideiussoria è accessoria a quella principale, con cui condivide l'oggetto.

L'obbligazione fideiussoria, infatti, è distinta dall'obbligazione del debitore principale, che costituisce solo il punto di riferimento per determinare il contenuto della prima senza confondersi con essa.

L'obbligazione fideiussoria si estende al capitale e agli accessori del debito principale, oltre alle spese, a nulla rilevando eventuali pattuizioni intervenuti tra il debitore e il creditori a modificazione dell'obbligazione garantita.

Generalmente la prestazione fideiussoria ha ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, ma è configurabile, altresì, la prestazione di fideiussione di dare di cose fungibili.

Obbligazione fideiussoria: decesso garante e posizione eredi

Qual è la sorte dell'obbligazione fideiussoria quando il garante decede e qual è la posizione degli eredi?

Per il nostro ordinamento giuridico la morte del fideiussore non costituisce causa di estinzione della garanzia.

Da ciò discende che, se alla morte del garante il debito non risulta estinto, il vincolo fideiussorio rimane in vita e resta valido, di modo che i successori subentrano nella stessa situazione giuridica del de cuius, con gli stessi diritti e gli stessi doveri.

La successione nella fideiussione avviene per effetto dell'accettazione dell'eredità pura e semplice, senza che sia necessaria alcuna comunicazione da parte della banca a riguardo.

In tal senso si sono espressi sia la Suprema Corte sia i Giudici del merito, stabilendo che gli aventi causa sono obbligati all'adempimento "pro quota" dell'obbligazione fideiussoria e ciò anche con riferimento ai debiti sorti a seguito della morte del fideiussore.

Nello specifico, vale la pena ricordare il dettato della sentenza n. 4801 della III Sezione della Cassazione Civile del giorno 13 aprile 2000, ove il Giudice di Legittimità ha precisato che "l'obbligazione assunta dal garante, non essendo intuitu personae, continua a sussistere dopo la sua morte e si trasmette ai suoi eredi i quali, subentrando nella sua posizione giuridica, rispondono, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, di quell'adempimento dell'altrui obbligazione futura a cui il fideiussore si era personalmente obbligato".

L'erede, pertanto, subentra in un'obbligazione già assunta e non si costituisce nessun nuovo e diverso obbligo.

Da tale obbligazione l'erede potrà recedere solo se e nelle forme, in cui tale diritto spettava già al de cuius.


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Avv. Samantha Castano

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