|
Data: 18/04/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Cambiano le disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con una procedura di riconoscimento in Europa più semplice, una nuova definizione del concetto di "legalmente stabilito", nonché una riorganizzazione delle autorità preposte al rilascio della tessera professionale. Rivoluzione anche per gli agenti immobiliari.
Legge europea 2018: ok definitivo del Senato[Torna su] Le novità sono state introdotte dalla legge europea 2018 (d.d.l. 822-B) approvata definitivamente il 16 aprile dal Senato con 137 voti favorevoli, 5 contrari e 85 astenuti. Dopo un iter durato oltre sei mesi, il testo (qui sotto allegato) viene confermato nella medesima conformazione rispetto a quanto previsto alla Camera. Il provvedimento si occupa dell'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, attraverso la modifica o l'abrogazione di norme statali in contrasto con gli obblighi UE. Si tratta di norme che sono destinate a risolvere contenzioni aperti con l'UE. La legge europea 2018, in particolare, dirime sei procedure di infrazione, quattro casi EU-Pilot e due casi di aiuti di Stato contestati al nostro Paese nonché ad attuare due direttive ed adeguare le norme interne a cinque regolamenti Ue. Con il d.d.l., infine, viene data esecuzione anche a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri. Riconoscimento qualifiche professionali[Torna su] Tra le principali novità, la Legge Europea introduce una serie di disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, volte a snellire e semplificare la procedura. Viene modificato il d.lgs. n. 206/2007 introducendo una nuova definizione di "legalmente stabilito". In sostanza, un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente. Agenti immobiliari[Torna su] La nuova legge europea, inoltre, reca una vera e propria "rivoluzione" per gli agenti immobiliari, modificando il regime di incompatibilità per chi svolge tale professione e ampliando il campo d'azione a tutte le attività afferenti alla vendita di un immobile. Novità rilevanti sono quelle inerenti gli agenti d'affari in mediazione, tra i quali rientrano agli gli immobiliari. Modificando l'art. 5, comma 3, della Legge n. 39/1989, si dispone che l'esercizio della relativa attività è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione. Ancora, l'incompatibilità è sancita anche con riferimento all'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi. La stretta, dunque, coinvolgerà una serie di professioni tra cui, ad esempio, architetti, ingegneri, avvocati e commercialisti esperti di valutazioni immobiliari. Una novità che ha trovato il plauso delle associazioni di categoria e, puntualmente dei Presidenti Santino Taverna (Fimaa), Gian Battista Baccarini (Fiaip), Renato Maffey (Anama) i quali hanno ribadito come "il provvedimento introduce nell'intermediazione il concetto di conflitto di interesse per banche e per le professioni intellettuali e si cancella al contempo le incompatibilità per chi svolge l'attività di mediazione, consentendo agli agenti immobiliari di crescere ed evolvere la loro professionalità alle esigenze degli attuali processi economici". Sfalci e potature fuori dalla nozione di rifiuto[Torna su] Con riferimento al Caso EU-Pilot, vengono recate disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, con modifiche all'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, l'articolo esclude dalle procedure di gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del codice dell'ambiente, anche le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso . Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Modifiche al Codice degli Appalti[Torna su] L'articolo 5 della legge europea sostituisce l'articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) con un nuovo art. 113-bis. La norma precisa che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto debbano essere effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Inoltre, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il relativo pagamento verrà effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I contratti di appalto dovranno prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. |
|